LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1237
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I beni immobili trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.
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