DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. 1244
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto Ministeriale in data 18 settembre 1959, con il quale il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, avente una propria Sezione di credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, avente una propria Sezione di credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 108. - VILLA
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 1
Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Banco di Sicilia. Art. 1. In conformita' dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale 18 settembre 1959 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, e' istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 2
Art. 2. La Sezione ha sede in Palermo presso il Banco di Sicilia e puo' operare, attraverso le dipendenze di esso, nel territorio delle Province nelle quali opera la Sezione di credito fondiario del Banco stesso.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 3
Art. 3. Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza della Sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli stessi enti costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche e impianti di pubblica utilita'.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 4
Art. 4. I mutui di che all'art. 3 sono effettuati dalla Sezione con le modalita' e nei limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della Sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della citata legge e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. Ove non contrasti con il presente statuto, e' applicabile alla Sezione ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, comprese quelle relative al regime tributario.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 5
Art. 5. Il patrimonio della Sezione e' formato: 1) dal fondo di dotazione; 2) dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo) assegnata dal Banco di Sicilia. Alla costituzione delle riserve si provvedera' con l'accantonamento di parte degli utili annuali in armonia al seguente art. 10.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 6
Art. 6. La Sezione e' rappresentata ed amministrata dagli stessi organi del Banco di Sicilia nei rispettivi limiti di competenza, quali risultano dallo statuto. Essa, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale del personale del Banco di Sicilia, rimborsando a questo le spese relative, nonche' le altre spese generali e di amministrazione. Le operazioni attive e passive e le rendite e spese sono tenute distinte nella contabilita' e nel bilancio del Banco.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 7
Art. 7. Presso la Sezione e' istituito un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia. Del Comitato fanno parte: il direttore generale del Banco, con funzioni di vice presidente ed altri tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione del Banco tra persone di particolare competenza. I componenti del Comitato, all'infuori del presidente e del direttore generale del Banco, durano in carica per un biennio, scadendo con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio e possono essere confermati.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 8
Art. 8. Il Comitato tecnico consultivo decide sull'ammissione ad Istruttoria delle domande di mutuo e da' parere: a) sui criteri di erogazione del finanziamenti della Sezione da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del Banco; b) sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle norme di diritto; c) sulla concessione dei mutui da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione del Banco.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 9
Art. 9. La Sezione e' sottoposta alla vigilanza governativa che viene esercitata giusta l'art. 86 dello statuto del Banco.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 10
Art. 10. Sugli utili di esercizio, dedotto il 5% per la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari ad un decimo del fondo di dotazione, sara' prelevato il 5% per interesse su tale fondo, da corrispondere all'Azienda bancaria del Banco. Sul residuo sara' assegnato: il 25% alla riserva straordinaria; il 75% a completamento dell'interesse del capitale, fino a raggiungere il 6%. L'eventuale eccedenza sara' destinata ancora alla riserva straordinaria.
Statuto per finazniamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' Banci di Sicilia-art. 11
Art. 11. In caso di scioglimento o liquidazione, la Sezione sara' anzitutto tenuta sulle proprie attivita' a restituire al Banco di Sicilia il fondo di dotazione assegnatole. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sara' devoluto ad aumento della riserva del Banco. Visto, il Ministro per il tesoro: TAMBRONI
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