DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. 1257
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto Ministeriale in data 18 settembre 1959, con il quale l'istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una Sezione autonomia per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito, ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso l'istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, esercente il credito fondiario, composto, detto statuto, di 15 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 110. - VILLA
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 1
Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' dell'Istituto bancario San Paolo di Torino. Art. 1. In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale in data 18 settembre 1959, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Torino, esercente il credito fondiario, istituisce una a Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'". La Sezione, denominata "Opere pubbliche", ha patrimonio, contabilita' e bilancio separati da quelli dell'Istituto. La sua sede e' in Torino, presso l'Istituto anzidetto e la sua sfera di competenza territoriale si identifica con quella del Credito fondiario dell'Istituto.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 2
Art. 2. Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza della Sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome o societa' degli stessi enti costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 3
Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla Sezione con le modalita' e nei limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della Sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della citata legge e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito bondiario. La Sezione potra' emettere - in serie speciali - anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento delle stesse in paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti, al momento dell'emissione dei titoli. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potra' eccedere il limite stabilito dall'[art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1-com1).
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 4
Art. 4. La Sezione e' amministrata dagli stessi organi dell'Istituto, nei rispettivi limiti di competenza, quali risultano dallo statuto dell'Istituto. Il presidente dell'Istituto, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento a norma dello statuto dell'Istituto stesso, ha la legale rappresentanza della Sezione di fronte ai terzi.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 5
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilisce le norme e le modalita' per la concessione dei mutui della Sezione, conformandosi alle disposizioni della [legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238) e determinando i limiti di competenza, per la concessione dei mutui stessi, del Comitato esecutivo dell'Istituto.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 6
Art. 6. Al Comitato esecutivo dell'Istituto spetta di deliberare sulle domande di mutuo - nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione - e su quelle di variazione delle garanzie e delle condizioni dei mutui stessi, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, di opere ed impianti costituiti in garanzia, e sugli eventuali acquisti degli stessi. Lo stesso Comitato esecutivo delibera le cancellazioni, le riduzioni e restrizioni delle ipoteche e privilegi nonche' le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Sezione non risulti integralmente estinto. Il Comitato esecutivo adempie altresi' a tutti gli altri incarichi o mansioni attinenti la Sezione che possano essergli affidati dal Consiglio di amministrazione.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 7
Art. 7. Il direttore generale dell'istituto od in sua assenza chi lo sostituisce a norma dello statuto dell'Istituto: a) dispone per la pubblicazione dei privilegi contemplati nell'[art. 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), sui Fogli annunzi legali delle Province interessate; b) consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi, nonche' le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto, o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito; c) addiviene alle cancellazioni parziali di ipoteche che siano state deliberate dal Comitato esecutivo dell'Istituto; d) consente annotazioni di inefficacia dei precetti od abbandono degli atti esecutivi quando il mutuo venga estinto o messo al corrente col pagamento delle semestralita'.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 8
Art. 8. Per l'espletamento dei propri compiti, la Sezione si avvale dell'organizzazione centrale e periferica dell'Istituto al quale rimborsera' una quota di spese generali o di amministrazione. Per la stipulazione dei contratti e per la firma degli atti e scritti della Sezione, si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 9
Art. 9. L'attivita' della Sezione e' sottoposta al controllo del Collegio sindacale dell'istituto, in base alle norme previste dallo statuto dell'Istituto stesso.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 10
Art. 10. La Sezione e' sottoposta a vigilanza, che viene esercitata secondo le norme contenute nello statuto dell'Istituto.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 11
Art. 11. Il patrimonio della Sezione e' formato dal fondo di dotazione e dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 500 milioni, assegnata dall'Istituto. Alla costituzione delle riserve si provvede mediante l'accantonamento di una parte degli utili in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 12
Art. 12. L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio della Sezione si provvede con le norme indicate nello statuto dell'istituto. Il bilancio annuale viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 13
Art. 13. Sugli utili netti accertati in bilancio verra' prelevato il 10% da assegnare al fondo di riserva ordinaria fino a quando esso non abbia raggiunto un ammontare pari ad un decimo del fondo di dotazione. Sul residuo, la Sezione corrispondera' all'Istituto un interesse non superiore al 6% del fondo di dotazione. L'eventuale eccedenza verra' assegnata ad un fondo di riserva straordinario della Sezione.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 14
Art. 14. In caso di scioglimento e liquidazione, la Sezione dovra' restituire il fondo di dotazione assegnato dall'istituto. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sara' devoluto ad aumento del patrimonio dell'Istituto stesso.
Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti pubblica utilita' istituto San Paolo Torino-art. 15
Art. 15. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonche' quelle del vigente statuto dell'Istituto. Visto, il Ministro per il tesoro: TAMBRONI
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