DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1959, n. 1310
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367; Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1957, n. 3892; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte; Visti i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il conforme parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 12 agosto 1959 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Societa' per azioni Funivia del Monte Santo e del Lussari, con sede in Udine, per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione governativa, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Tarvisio (localita' Valbruna) al Monte Santo di Lussari.
GRONCHI ANGELINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 36. - VILLA
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