DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1332
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 10 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di fisica sperimentale in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 53. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 1
Repertorio n. 189 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II. L'anno millenovecentocinquantanove e questo giorno dieci del mese di novembre in Milano, in una sala del Rettorato dell'Universita', via Festa del Perdono 7, avanti a me dott. Roberto Buongiovanni direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 3 novembre 1958 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori: dott. Marchetti Oberdan e del sig. Prazzoli Giovanni, testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore Magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 luglio 1959 e dall'altra il dott. Federico Nordio, amministratore delegato Societa' C.I.S.E. - Centro Informazioni Studi Esperienze di Milano (autorizzato dal C.A. del 14 ottobre 1959). Premesso: che l'insegnamento della fisica, e particolarmente quello della fisica sperimentale, ha oggi assunto notevole incremento a seguito delle applicazioni e delle ricerche, che, nel campo specifico, vengono universalmente attuate; che presso l'Universita' degli studi di Milano gli studenti iscritti nell'anno accademico 1958/59, al corso di laurea in fisica, ha raggiunto l'imprevedibile numero di 429 unita' e, conseguentemente, si e' dimostrata insufficiente all'assolvimento dei compiti didattici l'esistenza di una sola cattedra di fisica sperimentale; che la Societa' C.I.S.E., Centro Informazioni Studi Esperienze, con sede in Milano, via Serbelloni 1, nell'intento di facilitare i compiti della Facolta' di scienze, in questo particolare settore della ricerca e dell'insegnamento, e' venuta nella determinazione, giusta deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 14 ottobre 1959, di assumere l'onere del finanziamento di un nuovo posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di fisica sperimentale e di ospitare nel proprio laboratorio di fisica nucleare, che fa parte del complesso dei laboratori di cui essa dispone, un consistente numero di studenti iscritti al corso di laurea in fisica dell'Universita' degli studi di Milano, senza alcun aggravio da parte dell'Universita' stessa; che il Consiglio della Facolta' di scienze, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla seconda cattedra di fisica sperimentale; Tutto cio' premesso fra la Societa' C.I.S.E., Centro Informazioni Studi ed Esperienze, con sede in Milano, via Serbelloni 1, rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo Rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di scienze della Universita' degli studi di Milano sara' istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta', ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di fisica sperimentale.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 2
Art. 2. La Societa' C.I.S.E., Centro Informazioni Studi ed Esperienze, si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Milano per il mantenimento del posto di professore di ruolo di fisica sperimentale, di cui all'art. 1, il contributo annuo di lire 3.000.000 (tre milioni) a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di fisica sperimentale II, la Societa' C.I.S.E., Centro Informazioni Studi ed Esperienze, versera' annualmente all'Universita' la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 4
Art. 4. La Societa' C.I.S.E., Centro Informazioni Studi ed Esperienze, si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue, pari al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. La Societa' C.I.S.E., Centro Informazioni Studi ed Esperienze, si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Milano, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di fisica sperimentale II compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 600.000, (seicentomila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati o quella maggiore somma che il C.I.S.E. dovesse corrispondere all'Universita' ai sensi del secondo comma del predetto art. 4. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 6
Art. 6. La Societa' C.I.S.E., Centro Informazioni Studi ed Esperienze, si obbliga, inoltre, ad ospitare nei propri laboratori di fisica nucleare in Segrate gratuitamente e senza pretesa di corrispettivo da parte della Universita' degli studi di Milano un consistente numero di studenti iscritti al corso di laurea in fisica, secondo le determinazioni che verranno adottate consensualmente dalla Facolta' e dal C.I.S.E. Agli studenti dovra' essere concessa la possibilita' di usufruire di una adeguata preparazione sperimentale in rapporto alle esigenze degli studi superiori nel campo della fisica nucleare.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Universita' degli studi di Milano, del professore titolare della cattedra di fisica sperimentale II e si intendera' tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica sperimentale II- art. 8
Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata, alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, ferma restando la eventuale responsabilita' della Societa' per inadempienza. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara e intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. F.to Giuseppe Menotti de Francesco F.to Federico Nordio F.to Oberdan Marchetti, teste F.to Giovanni Prazzoli, teste F.to Roberto Buongiovanni Registrato a Milano, atti pubblici, l'11 novembre 1959, n. 15962, mod. I, vol. 1271. - Esatte lire esente. Il direttore: f.to dott. Celestino DE LISIO Copia autentica all'originale depositato agli atti di questa Universita'. Il direttore amministrativo: dott. Roberto BUONGIOVANNI
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