DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. 1333

Type DPR
Publication 1959-12-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina, e chirurgia della Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di psicologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 54. - VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 1

Repertorio n. 648 Convenzione fra la provincia di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, e l'Universita' degli studi di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di psicologia nella Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) oggi 28 (ventotto) del mese di settembre alle ore 12, in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448 volume V dalla raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: Montanari dott. Romeo, nato a Ravenna il 19 giugno 1905 e domiciliato a Bologna; Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente. Si sono personalmente costituiti i signori: Vighi avv. Roberto, nato il 7 maggio 1891 a Monaco di Baviera (Germania) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della provincia di Bologna e quindi di legale rappresentante della medesima, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Bologna nella seduta del 2 gennaio 1959 il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Forni prof. Giuseppe Gherardo, nato il 6 febbraio 1885 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualita' di rettore-presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, e quindi di legale rappresentante del medesimo, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio nella seduta del 24 settembre 1959 il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 26 aprile 1906 a Palmassons (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Universita' degli studi di Bologna, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della stessa nella seduta del 3 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera C). Tutti di piena capacita' giuridica, e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende fra, gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di psicologia; che il Consiglio provinciale di Bologna, nella seduta del 2 gennaio 1959, con provvedimento n. 104 approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna in data 19 febbraio 1959 - che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A) - ha deliberato di devolvere all'Universita' degli studi di Bologna la somma di L. 2.000.000 (due milioni), per la durata di un ventennio, per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di psicologia nella Facolta' di medicina e chirurgia di detta Universita'; che il comune di Bologna, con lettera in data 8 maggio 1959, n. 30407, ha comunicato di essere disposto a completare il finanziamento del posto di ruolo in parola mediante parte del proprio contributo erogato annualmente a favore del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna; che il Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio, nella seduta del 24 settembre 1959 - il cui verbale in estratto per copia autentica e' allegata al presente atto sotto la lettera B) - ha deliberato di aderire alla suesposta iniziativa impegnandosi a corrispondere all'Universita' di Bologna la quota del contributo a tal fine versata dal comune di Bologna; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute in data 30 giugno 1959, 8 luglio 1959 e 3 settembre 1959 - i cui verbali in estratto per copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere D), E) e C) gia' citata - hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di psicologia nella Facolta' di medicina e chirurgia; che l'istituendo posto di ruolo potra' disporre sin dall'inizio di un efficiente ed attrezzato laboratorio, da tempo funzionante presso l'Istituto di fisiologia umana; che si rende sommamente necessaria l'istituzione in parola per lo sviluppo ed il potenziamento degli studi di psicologia generale, di psicologia clinica e di psicologia del lavoro, nonche' per la ricerca e l'applicazione di nuovi metodi di diagnosi e di terapia delle malattie psicosomatiche e delle irregolarita' della condotta dell'infanzia e dell'adolescenza, ed inoltre per il perfezionamento delle applicazioni psicologiche nei servizi di orientamento professionale dei giovani: tutte opere di sommo interesse scientifico e di alta finalita' sociale e pertanto utilissime anche sul piano della formazione professionale ed umana del medico; Mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' stessa ai sensi dell'art. 63 secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato all'insegnamento di psicologia.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 2

Art. 2. La provincia di Bologna si impegna ed obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 2.000.000 (lire due milioni) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi - di cui al successivo art. 8 - a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 3

Art. 3. Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si impegna ed obbliga a versare all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.000.000 (lire un milione) per il periodo di anni 20 (venti) - di cui al successivo art. 8 - a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, la somma di L. 3.000.000 (tre milioni) risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato l'ammontare di quanto da essa dovuto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione, a rimborso della spesa relativa agli emolumenti tutti corrisposti al professore titolare del posto di ruolo in parola, nonche' delle ritenute in conto Tesoro operate a carico degli emolumenti, stessi, la provincia di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna - ciascuno in proporzione alla propria quota di contributo - si impegnano ed obbligano a versare annualmente all'Universita', in aggiunta ai contributi di cui agli articoli 2 e 3, la somma occorrente ad integrare la differenza che verra' a risultare in seguito ai suddetti miglioramenti economici, e cio' dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 5

Art. 5. Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Bologna, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma corrispondente al 20% (venti per cento) annuo degli assegni spettanti al titolare del posto di professore di ruolo in oggetto, percentuale attualmente corrispondente a L. 600.000 (seicentomila lire) annue, e cio' al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso. Il Consorzio medesimo si impegna ed obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari di ruolo, e cio' dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 6

Art. 6. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopra citati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di psicologia, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' a versare annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilita' la somma di L. 600.000 (lire seicentomila) prevista dal precedente art. 5 per gli effetti indicati, o quella minore o maggiore somma che in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in parola sara' da essa dovuta.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art. 8; b) qualora non Vengano aumentati dagli obbligati i contributi e gli accessori secondo il contenuto degli articoli 3, 4 e 5 della presente convenzione, al verificarsi delle condizioni previste negli articoli medesimi; c) qualora vengano a cessare per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione a carico della provincia di Bologna e del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di psicologia verra' senz'altro soppresso ed il titolare di esso cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 8

Art. 8. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del titolare del posto di ruolo di psicologia di cui alla convenzione stessa, e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore insegnamento di psicologia- art. 9

Art. 9. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, e' esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volonta' dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di 5 (cinque) fogli di carta bollata, scritti su pagine 16 (sedici) e 14 righe della diciassettesima. F.to Avv. Roberto Vighi F.to Giuseppe Gherardo Forni F.to Paolo Fortunati F.to Romeo Montanari, teste F.to Giovanni Ricci, teste F.to Dott. Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante Registrato a Bologna il 2 ottobre 1959, n. 449, mod. I, vol. 9, serie II. Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge. Bologna, addi' 1 ottobre 1959 Il funzionario delegato ai contratti: Sebastiano MAZZARACCHIO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.