DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1341

Type DPR
Publication 1959-08-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione siciliana 28 marzo 1955, n. 20;

Veduta la legge della Regione siciliana 13 marzo 1959, n. 6;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 23 aprile 1959 per il finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita a nomina dell'articolo seguente, presso la Universita' di Palermo.

Art. 2

In aggiunta alle Facolta' della Universita' di Palermo indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 3

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.

Art. 4

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sette posti di professore di ruolo; nonche', ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette posti di assistenti ordinari.

Art. 5

Fino a quando non faranno parte della Facolta' di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della Facolta' sara' composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facolta' o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facolta'.

Art. 6

Qualora la convenzione di cui al precedente art. 1 non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti in Facolta' ed i posti di cui al precedente art. 4 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per gli Enti finanziatori di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari stessi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 72. - VILLA

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 1

Repertorio n. 216 Convenzione per la istituzione ed il finanziamento della Facolta' di magistero presso l'Universita' degli studi di Palermo. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantanove (1959), il giorno ventitre (23) del mese di aprile, in una sala del Rettorato della Universita' degli studi di Palermo, sito in via Maqueda, Davanti a me dott. Gaetano Capparelli, direttore amministrativo di detta Universita', delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952, a ricevere e redigere atti e contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Palermo a termine dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei testimoni idonei, come essi stessi affermano, signori prof. Giuseppe Cocchiara, nato a Mistretta il 5 marzo 1904 e domiciliato in questa via Principe Villafranca n. 91 e avv. Giuseppe Gramignani, nato a Palermo il 28 maggio 1902 e domiciliato in questa via Emerico Amari n. 95. Sono comparsi personalmente: 1) l'on. Paolo D'Antoni, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, nato a Trapani il 9 luglio 1895 e domiciliato, per la carica e ai fini e per gli effetti del presente atto, presso l'Assessorato della pubblica istruzione in questa via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 2 aprile 1955, n. 16), e 13 marzo 1959, n. 6 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del giorno 18 marzo 1959, n. 16); 2) il sig. avv. Ferdinando Giuseppe Capra, nato a Santa Caterina il giorno 24 luglio 1890 e domiciliato ai fini e per gli effetti di cui alla presente convenzione, in Caltanissetta nei locali della Camera di commercio, siti in quel corso Vittorio Emanuele, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella qualita' di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caltanissetta, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazioni adottate dalla Giunta della medesima Camera di commercio nelle sedute dei 22 gennaio 1957 e 20 aprile 1959; 3) il sig. prof. Tommaso Aiello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, e domiciliato, ai fini e per gli effetti di cui alla presente convenzione, nei locali del Rettorato dell'Universita' degli studi di Palermo siti in questa via Maqueda, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella qualita' di Magnifico Rettore e rappresentante dell'Universita' degli studi di Palermo e dietro autorizzazione avuta dal Consiglio di amministrazione della stessa Universita' come da deliberazione adottata nella seduta del 25 marzo 1959. Premesso: a) che il vigente regolamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e il regolamento successivo approvato con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni e aggiunte, espressamente prevedono la istituzione, presso le Universita', della Facolta' di magistero; b) che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Universita' di Palermo puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facolta' di magistero, e che infatti tale modifica e' gia' in corso; c) che per il funzionamento di detta Facolta' sono previsti numero sette (7) professori di ruolo e numero sette (7) assistenti di ruolo; d) che il Senato accademico nell'adunanza del giorno 24 marzo 1959 ha espresso con vivo compiacimento parere favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di professore di ruolo e di assistenti di cui gli Enti sovventori assicurano il finanziamento; e) che l'Universita' di Palermo e la Camera di commercio di Caltanissetta hanno assunto l'obbligo di contribuire annualmente al mantenimento di detta Facolta'. f) che l'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana con le leggi 28 marzo 1955, n. 20 e 13 marzo 1959, n. 6, ha assunto l'onere di integrare annualmente la spesa occorrente al mantenimento della Facolta' medesima, e che pertanto nessuna spesa verra', comunque, a gravare sul bilancio dello Stato; g) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo ha espresso parere favorevole alla istituzione della Facolta' di magistero. Tutto cio' premesso detti signori con le rispettive qualita' convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Palermo indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sara' istituita la Facolta' di magistero.

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 2

Art. 2. Presso l'Universita' di Palermo saranno istituiti ed assegnati alla Facolta' di magistero ed ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), sette (7) posti di ruolo di professori da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' di magistero stessa che verranno in un primo tempo designati nelle dovute forme. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica della Facolta' di magistero durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo e' stato assegnato.

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 3

Art. 3. Presso l'Universita' degli studi di Palermo saranno istituiti ed assegnati alla Facolta' di magistero, ai sensi dell'[articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465~art13bis), sette (7) posti di assistenti ordinari. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistenti sara' quello previsto dal [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172), ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 4

Art. 4. Nello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facolta' di magistero, secondo le proposte gia' formulate dalle competenti autorita' accademiche.

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 5

Art. 5. Alla spesa annua per il funzionamento della Facolta' di magistero sara' provveduto: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) col contributo annuo di L. 50.000 a carico della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caltanissetta; c) con la somma annua di L. 3.000.000 che l'Universita' di Palermo destinera' alla Facolta' di magistero; d) con il concorso integrativo della Regione siciliana previsto dal [secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1955, n. 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1955-03-28;20~art3-com2) e dell'[art. 1 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1959-03-13;6~art1), ammontante a L. 32.000.000 in ragione d'anno; e) con eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 6

Art. 6. In coerenza a quanto sopra il sig. avv. Ferdinando Giuseppe Capra nella rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caltanissetta, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Palermo, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire cinquantamila (L. 50.000); e l'on. Paolo D'Antoni, nella qualita' di Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Palermo, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire trentaduemilioni (L. 32.000.000).

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 7

Art. 7. Il prof. Tommaso Aiello, nella rappresentanza dell'Universita' degli studi di Palermo, dichiara di accettare le superiori promesse ed obbligazioni assunte dai signori avv. Ferdinando Giuseppe Capra e on. Paolo D'Antoni nelle rispettive qualita' e rappresentanze, e nel contempo si obbliga a corrispondere annualmente dal bilancio universitario, a titolo di concorso per il funzionamento della Facolta' di magistero, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire tremilioni (L. 3.000.000).

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 8

Art. 8 L'Universita' degli studi di Palermo si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei sette (7) posti di ruolo di cui all'art. 2, ed ai sette (7) assistenti di ruolo di cui all'art. 3 compresi i relativi oneri fiscali, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei predetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, versera' inoltre, la somma pari al venti per cento (20%) sul trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante ai titolari stessi, nel caso in cui essi abbiano a cessare dal servizio, maturando il diritto al trattamento economico.

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 9

Art. 9. La presente convenzione avra' la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che lo approvera', e si intendera' rinnovata per eguale periodo salvo che non intervenga formale disdetta, di almeno un anno, prima della scadenza. In caso di decadenza della presente convenzione tutti i posti di ruolo relativi alla Facolta' di magistero di Palermo si intenderanno senz'altro soppressi, ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Convenzione per l'istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero- art. 10

Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Scritto da persona di mia fiducia in tre fogli cui occupate pagine nove per intero e quanto fin qui della presente. Letto da me rogante unitamente alla superiore postilla, alla presenza dei testimoni suddetti, ai comparenti che, coi rispettivi nomi, lo approvano dichiarando pienamente conforme alla volonta' da loro manifestata. Paolo D'Antoni Ferdinando Giuseppe Capra Tommaso Aiello Giuseppe Cocchiara, teste Giuseppe Gramignani, teste Gaetano Capparelli, rogante Registrato a Palermo il 29 aprile 1959, al n. 12301, libr. I, vol. 874. Esatte lire esente. Il direttore: f.to dott. Raimondo CARUANO

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