DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1353
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per il periodo 1 novembre 31 dicembre 1955 e per gli anni 1956, 1957 e 1958, derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, gia' alle dipendenze delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati; Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei pensionati predetti e' a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza; Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: L'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore di titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza e' determinato in complessive lire 14.104.000 per il periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955, lire 42.312.000 per l'anno 1956, lire 43.680.000 per l'anno 1957 e lire 45.960.000 per l'anno 1958. Tale onere e' posto a carico della predetta Cassa. L'onere relativo al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692.
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 14. - VILLA
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