DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1354
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1420;
Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate in medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per le assistenti sanitarie visitatrici;
Ritenuta la necessita' di emanare norme regolamentari intese ad aggiornare il predetto regolamento in conformita' della nuova disciplina legislativa successivamente intervenuta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
L'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e' sostituito dal seguente: "Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente. I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio e' promosso per il tramite del provveditore agli studi".
GRONCHI GIARDINA - SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 18. - VILLA
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