DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1354
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1420;
Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate in medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per le assistenti sanitarie visitatrici;
Ritenuta la necessita' di emanare norme regolamentari intese ad aggiornare il predetto regolamento in conformita' della nuova disciplina legislativa successivamente intervenuta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
L'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e' sostituito dal seguente: "Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente. I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio e' promosso per il tramite del provveditore agli studi".
GRONCHI GIARDINA - SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 18. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)