DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1360

Type DPR
Publication 1959-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1027;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio e' convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonche' per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni".

Art. 2

L'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' modificato, per effetto dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, come segue: "L'assemblea e' presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio. I due sanitari piu' anziani di eta' e quello piu' giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario".

Art. 3

L'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".

Art. 4

L'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme: La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa, che dovra' essere restituita al presidente con la scheda e la busta. Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. Il presidente, chiuse all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonche' di qualsiasi altro elettore che voglia, sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio".

Art. 5

null

A parita' di voti e' proclamato il piu' anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma".

Art. 6

L'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso e' eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della meta', si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio".

Art. 7

L'art. 26 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno. La convocazione del Consiglio nazionale per l'elezione del Comitato centrale viene fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell'art. 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione".

Art. 8

L'art. 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e' sostituito dal seguente: "I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attivita' degli uffici".

GRONCHI GIARDINA - SEGNI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 78. - VILLA

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