DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1959, n. 1363

Type DPR
Publication 1959-11-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 1 ottobre 1931, n. 1370, col quale fu approvato il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta;

Visto il decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Ritenuta l'opportunita', nei riguardi tecnici e ai fini della miglior tutela dell'incolumita' pubblica, di modificare le norme contenute nel predetto regolamento;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 2

Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato con regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1370.

GRONCHI SEGNI - TOGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 12. - VILLA

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 1

Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) PREMESSA. - Il presente regolamento si applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) la cui altezza, ai sensi dell'art. 21, superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 m. La Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici potra' tuttavia consentirne una applicazione parziale per i casi di minore importanza. Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio civile competente decidera' caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare. L'autorita' militare dovra' essere in tutti i casi interessata per il rilascio del nulla osta alla realizzazione dell'opera. Art. 1. Progetto di massima I progetti di massima allegati alle domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare. Una copia di detti progetti e' trasmessa dall'ufficio del Genio civile al Servizio dighe il quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo all'ufficio stesso, perche' venga allegato agli atti di istruttoria della domanda di derivazione. Copia del progetto di massima e' trasmessa, a cura dell'ufficio del Genio civile, anche alla autorita' militare competente per territorio per le eventuali prescrizioni di pertinenza.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 2

Art. 2. Progetto esecutivo Il progetto esecutivo dello sbarramento deve essere firmato in tutti i suoi allegati dall'ingegnere progettista e dal richiedente la concessione o concessionario della derivazione ed essere corredato dai seguenti allegati: a) relazione tecnica generale con giustificazione del tipo dello sbarramento adottato e con richiamo delle eventuali varianti rispetto al progetto di massima; b) relazione geognostica definitiva e dettagliata con i risultati delle indagini e delle prove eseguite. Tale relazione, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, deve, in ogni caso, contenere gli elementi oggettivi raccolti sulla idoneita' della sede dello sbarramento, sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilita' dei pendii e delle opere interessate dall'invaso, considerate anche le eventuali caratteristiche sismiche della zona; c) relazione idraulica che indichi come e' stata stabilita la portata di massima piena prevedibile ed i provvedimenti per lo smaltimento di essa, tanto in fase di costruzione che di esercizio; d) relazione particolareggiata sulle caratteristiche e sulla provenienza dei materiali nonche' sulle malte, conglomerati ed altri impasti che si prevede di impiegare per la costruzione dello sbarramento, con i risultati delle prove preliminari effettuate presso istituti specializzati; e) relazione sulle prove compiute sul terreno di fondazione; f) calcoli di stabilita' e di resistenza, relazione illustrativa delle eventuali prove statiche su modello; g) piano degli apparecchi da installare per il controllo del comportamento dello sbarramento durante la costruzione e l'esercizio; h) corografia in scala non inferiore a 1: 100.000 con indicazione del bacino Imbrifero tributario del serbatoio e del territorio a valle in quanto interessato dal serbatoio stesso; i) planimetria di rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala non inferiore a 1: 5.000; l) planimetria, riferita a sicuri caposaldi, della zona di imposta in scala 1: 500 oppure 1: 200, a seconda delle caratteristiche dell'opera, con rappresentazione di questa e di quelle sussidiarie (per lo scarico delle piene, per il vuotamento del serbatoio, per la presa, per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante la costruzione); disegni esecutivi, in scale opportune, dei prospetti, delle sezioni trasversali, longitudinali e, ove occorra, orizzontali dello sbarramento e disegni delle opere accessorie, cosi' da fornire un quadro completo dello sbarramento stesso e delle sue parti, compresi i cunicoli di ispezione, i drenaggi ed i giunti; disegni dei meccanismi di manovra degli scarichi. Per gli sbarramenti di minore importanza puo' essere omesso, a giudizio dell'ufficio del Genio civile competente, qualcuno dei documenti prescritti. La relazione tecnica generale indichera' come sara' provveduto per il comodo e sicuro accesso all'opera, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, cosi' da consentirne la facile ispezione in ogni sua parte, avuto presente che per serbatoi di particolare importanza sara' in massima necessaria una rotabile di conveniente larghezza. La relazione stessa specifichera' altresi' come sia previsto di provvedere durante l'esercizio alla vigilanza dell'opera e ad avvertire, in tempo utile e con ogni sicurezza, gli abitanti della vallata sottostante in caso di pericolo o qualora si presenti la necessita' di svaso immediato del serbatoio.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 3

Art. 3. Massima piena e organi di scarico La relazione idraulica dovra' giustificare il valore assunto per la portata della massima piena prevedibile, ai fini del dimensionamento degli organi di scarico, avuto presente che lo smaltimento delle piene dovra' essere affidato in misura prevalente agli scarichi di superficie i quali saranno preferibilmente disposti fuori del corpo dello sbarramento. Sara' ammessa l'adozione del tipo tracimabile quando non siano da temere erosioni al piede dello sbarramento, o siano state previste disposizioni atte a prevenirle. Sara' opportuno che la rispondenza di tali disposizioni sia stata controllata da prove su modello. La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovra' essere effettuabile sia direttamente in posto, sia a distanza, e mediante almeno due fonti indipendenti di energia, oltre che a mano. Nel caso di serbatoi di notevole importanza, dovra' essere dimostrata la possibilita' di attuarne il rapido svaso nell'eventualita' di pericolo o di richiesta dell'autorita' militare, con l'adozione, se necessario, di scarichi di alleggerimento; dovra' a tale fine essere allegato il diagramma orario di svuotamento con i calcoli relativi.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 4

Art. 4. Verifiche statiche I calcoli di stabilita' e resistenza saranno chiaramente esposti riproducendo integralmente, fino alle formule finali, il metodo adottato, qualora questo non sia di comune dominio, e l'applicazione numerica di esso allo sbarramento progettato. Saranno pure dettagliatamente esposti modalita' e risultati delle eventuali prove statiche su modello, prove che sara' sempre consigliabile di effettuare nel caso di sbarramenti di notevole importanza o di tipo non comune, da condurre di concerto col Servizio dighe.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 5

Art. 5 Approvazione del progetto esecutivo Il progetto esecutivo deve essere presentato in originale in bollo e tre copie al competente ufficio del Genio civile, il quale accerta se la documentazione di esso sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in caso contrario, il completamento degli atti, e promuove il parere del Servizio idrografico nei riguardi della portata di massima piena prevista. Per il completamento degli atti l'ufficio del Genio civile assegna agli interessati un termine. Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto alla autorita' militare competente per territorio, per accertarne la rispondenza alle eventuali clausole imposte nell'interesse della difesa nazionale in pari tempo procede all'esame del progetto stesso, che trasmettera', in originale e copia, con una propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni di cui al successivo articolo, alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli accertamenti del caso e riferira' in merito al progetto dopo di che il progetto stesso e' sottoposto all'esame e parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Servizio dighe puo' procedere direttamente all'approvazione dei progetti di sbarramenti di limitata importanza.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 6

Art. 6. Foglio di condizioni Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme: a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio; b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di costruzione; c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione; d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa; e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio; f) per le prestazioni relative al collaudo; g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio; h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera. Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 7

Art. 7. Autorizzazione alla esecuzione dei lavori L'esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi puo' essere autorizzata, dopo l'approvazione del progetto di massima, dall'ufficio competente del Genio civile, il quale ne avverte immediatamente il Servizio dighe. L'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento e' accordata dall'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo che da parte del richiedente la concessione o concessionario sia stato firmato in segno di accettazione, il foglio di condizioni nel testo definitivamente approvato ai sensi dell'articolo precedente. L'autorizzazione o subordinata all'accertamento da parte del Servizio dighe della adeguatezza e idoneita' degli scavi compiuti per l'impostazione dello sbarramento e degli impianti per il confezionamento e la posa in opera dei materiali.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 8

Art. 8. Direzione dei lavori L'ingegnere direttore dei lavori, qualora, non sia anche progettista, deve firmare il progetto esecutivo, assumendone ogni responsabilita' per quanto riguarda le modalita' costruttive e la rispondenza dell'opera ai disegni e alle altre caratteristiche del progetto approvato. Tali obblighi, quando l'opera venga eseguita per appalto, sono estesi all'assuntore dei lavori che dovra' anche garantire la esecuzione a regola d'arte dell'opera stessa. Il richiedente la concessione o concessionario risponde della capacita' dell'assuntore ad eseguire l'opera e della attitudine specializzata del personale addetto alla costruzione. Per tutta la durata dei lavori deve risiedere sul posto il direttore dei lavori od un suo sostituto. L'ufficio del Genio civile comunica al Servizio dighe i nominativi dell'ingegnere direttore dei lavori, del suo sostituto e della ditta appaltatrice.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 9

Art. 9. Vigilanza dei lavori Il Servizio dighe segue tutte le fasi della costruzione, ne raccoglie i dati e sorveglia i sistemi di lavoro, disponendo gli accertamenti, le verifiche e le esperienze che ritenga necessarie; tiene, inoltre, aggiornata, per ogni sbarramento, una speciale posizione che ne registri, fra l'altro, con ogni particolare, le modalita' costruttive e le verifiche eseguite durante la costruzione e l'esercizio. Il Servizio dighe puo', durante l'esecuzione dei lavori, approvare varianti non sostanziali al progetto esecutivo o alle modalita' costruttive.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 10

Art. 10. Prove preliminari sui materiali I materiali da impiegare nella costruzione dello sbarramento, la roccia di imposta e i diversi tipi di malte, conglomerati e altre miscele proposti per l'impiego, dovranno essere assoggettati, prima dell'inizio dei lavori e secondo un programma concordato con il Servizio dighe, ad esperienze presso laboratori specializzati, dirette ad accertarne: il peso specifico, il modulo di elasticita', le resistenze meccaniche, la permeabilita' e le altre caratteristiche di cui fosse ritenuta utile la conoscenza. Puo' essere inoltre richiesta l'analisi dell'acqua del serbatoio, quando se ne possa temere un'azione aggressiva sui materiali da impiegare. I leganti utilizzati dovranno rientrare nella categoria dei cementi a termini delle vigenti "Norme per l'accettazione dei leganti idraulici", delle quali dovranno essere osservate tutte quelle prescrizioni che non siano in contrasto col presente regolamento. I certificati delle esperienze compiute saranno inviati in originale e copia all'ufficio del Genio civile, che curera' la trasmissione degli originali al Servizio dighe. Sulla scorta dei risultati di dette esperienze verranno definite le caratteristiche di composizione delle malte, dei conglomerati e di ogni altra miscela a da impiegare. Campioni dei materiali saranno conservati a cura dell'ufficio del Genio civile per gli eventuali controlli. Presso il cantiere di costruzione della diga sara' impiantato, a cura del richiedente la concessione o concessionario, un laboratorio sperimentale per le prove su materiali, proporzionato all'importanza dell'opera.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 11

Art. 11. Assistenza governativa Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio civile ne da' immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuera' periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sara' trasmessa copia al Servizio dighe. Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del Genio civile provvedera' al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive. L'assistente raggiungera' il cantiere prima dell'inizio dei lavori e restera' poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonche' sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sara' inviata copia al Servizio dighe. Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario.

Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta- art. 12

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