DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1373
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 592, con la quale viene istituita la Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria ed in particolare l'art. 4 che prevede l'approvazione dello statuto della predetta Scuola; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato l'unito statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 121. - VILLA
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 1
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria Art. 1. La Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria, istituita con la legge 24 luglio 1959, n. 592, assume la denominazione di "Scuola nazionale di meccanica agraria". Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 2
Art. 2. La Scuola nazionale di meccanica agraria ha sede centrale in Roma e puo' avere sezioni staccate, aggregate ad istituti e scuole statali di istruzione tecnica e professionale.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 3
Art. 3. La Scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalita': a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e di assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali; b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale; c) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine e degli impianti in agricoltura in relazione alla loro evoluzione; d) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 4
Art. 4. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, o con provvedimento ministeriale qualora ricorrano particolari circostanze sono stabilite le istituzioni e le soppressioni dei corsi e delle sezioni staccate e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 5
Art. 5. I corsi di cui all'art. 3, lettera a), hanno durata annuale. Per l'ammissione si richiede il diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici agrari o da istituti tecnici industriali.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 6
Art. 6. I corsi di perfezionamento e di aggiornamento di cui all'art. 3, lettera b), hanno durata variabile, non superiore a sei mesi. Sono ammessi a frequentare tali corsi gli insegnanti di materie tecniche e gli insegnanti tecnici pratici degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 7
Art. 7. Per l'attuazione della finalita' di cui alla lettera c) dell'art. 3 la Scuola nazionale di meccanica agraria, quando ne ravvisi l'utilita', organizza particolari corsi di durata non superiore ad un anno destinati alle categorie professionali interessate allo sviluppo della meccanica agraria, indice pubbliche prove dimostrative di macchine agricole, istituisce piani di esperimentazione pratica tendenti all'acquisizione di elementi tecnici ed economici di esercizio per le varie categorie di macchine.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 8
Art. 8. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui al precedente art. 7 verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 9
Art. 9. I corsi per la formazione di meccanici conducenti di macchine agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3 hanno durata variabile da 2 a 4 anni. Per l'ammissione si richiede la licenza da scuola di avviamento professionale o media o da istituto professionale. I giovani sforniti di titolo di studio possono egualmente accedere a tali corsi mediante esame di ammissione, purche' abbiano superato il 14° anno di eta'. In ogni caso gli aspiranti all'ammissione ai corsi per meccanici conducenti di macchine agricole devono possedere i requisiti fisici indispensabili per la condotta delle macchine agricole sui campi e su strada. A tale fine la direzione della Scuola predispone i necessari accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 10
Art. 10. L'iscrizione e la frequenza dei corsi previsti dall'art. 3 sono gratuiti.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 11
Art. 11. I periodi delle lezioni, delle esercitazioni e delle vacanze vengono determinati dal direttore, d'accordo con il Consiglio di direzione, in relazione allo sviluppo delle particolari esigenze ambientali della meccanizzazione agricola.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 12
Art. 12. Le sezioni staccate della Scuola nazionale di meccanica agraria vengono istituite in quelle localita' dove esistano evidenti possibilita' di sviluppo della meccanizzazione agricola e vi sia deficienza di personale idoneo alla condotta e manutenzione delle macchine.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 13
Art. 13. Le sezioni sono aggregate a scuole e istituti d'istruzione tecnica e professionale.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 14
Art. 14. Presso le sezioni staccate vengono svolti, di norma, i corsi di cui alla lettera c) dell'art. 3, con particolare riguardo alle categorie di macchine che presentano maggiore interesse locale. Per la durata dei corsi stessi vale quanto prescritto dall'art. 7.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 15
Art. 15. La direzione delle sezioni e' affidata per incarico retribuito al capo dell'istituto o scuola a cui le sezioni stesse sono aggregate.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 16
Art. 16. Il direttore incaricato di ciascuna sezione attua le direttive tecniche e didattiche del direttore della sede centrale e propone annualmente le eventuali modifiche e adattamenti della attivita' della sezione stessa, suggerite dalla esperienza e dalle esigenze locali. Il direttore incaricato invia alla direzione centrale, al termine di ciascun corso, una relazione sull'attivita' svolta.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 17
Art. 17. All'insegnamento nelle sezioni si provvede mediante incarichi retribuiti utilizzando a tale fine, qualora se ne ravvisi l'opportunita', il personale delle scuole o istituti a cui le sezioni stesse sono aggregate.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 18
Art. 18. Alle spese per il funzionamento di ciascuna sezione provvede il direttore incaricato, mediante le anticipazioni che ricevera' dalla sede centrale. In ogni caso le spese devono essere contenute nei limiti delle previsioni di bilancio. Al termine di ciascun corso il direttore incaricato invia alla sede centrale un rendiconto documentato.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 19
Art. 19. Il direttore di ciascuna sezione e' consegnatario delle macchine, attrezzi e strumenti di proprieta' della Scuola nazionale di meccanica agraria che siano assegnati in uso alla sezione. Egli cura altresi' la tenuta degli inventari e dei registri di magazzino per i materiali di consumo.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 20
Art. 20. Nei corsi di cui all'art. 3, lettera a), destinati ai diplomati degli Istituti tecnici agrari e industriali, si impartiscono i seguenti insegnamenti integrati da esercitazioni pratiche: meccanica generale applicata, tecnologia meccanica, agricoltura, economia della meccanizzazione agricola, motori e macchine agricole, elementi di idraulica e macchine idrauliche, elementi di elettrotecnica ed elettroagricoltura, elementi di agrimensura e disegno relativo, disegno tecnico, infortunistica.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 21
Art. 21. Nei corsi di cui all'art. 3, lettere b) e c) vengono impartiti quegli insegnamenti di carattere professionale che il direttore, sentito il Consiglio di amministrazione, ritiene opportuno stabilire, nel piano dell'attivita' didattica della Scuola. Per i corsi di cui alla lettera b), dell'art. 3, deve inoltre essere sentito il Centro didattico nazionale per l'istruzione tecnica e professionale.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 22
Art. 22. Nei corsi di cui all'art. 3, lettera d), si impartiscono i seguenti insegnamenti: religione, educazione civica e cultura generale, matematica, materie professionali, disegno tecnico, infortunistica ed igiene del lavoro.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 23
Art. 23. Gli orari e i programmi di cui agli articoli 20 e 22 sono riportati negli allegati A e B che si considerano parte integrante e sostanziale del presente statuto.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 24
Art. 24. Per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 9 di giovani sforniti del prescritto titolo di studio, gli esami consistono in una prova scritta ed orale di italiano e matematica secondo i programmi stabiliti dall'esame di licenza nelle scuole di avviamento professionale.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 25
Art. 25. Al termine dei corsi di cui all'art. 3 gli alunni sono sottoposti ad esami secondo i programmi di insegnamento dei corsi da loro frequentati.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 26
Art. 26. Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della Scuola, dagli insegnanti di materie tecniche e da due esperti scelti dal direttore stesso. Il presidente della Commissione e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione per gli esami relativi ai corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3. Le Commissioni di esame relative ai corsi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, sono presiedute dal direttore della Scuola o, in caso di impedimento, dall'insegnante di ruolo di materie tecniche piu' anziano.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 27
Art. 27. Alla Scuola puo' essere annesso un Convitto per gli alunni che la frequentano. Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Convitto, sono stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta ad approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-art. 28
Art. 28. Il personale per il funzionamento della Scuola nazionale di meccanica agraria e' quello previsto dalla tabella organica annessa al presente statuto, vista e firmata, dal Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI
Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria-Allegato A
ALLEGATO A Corsi di specializzazione per diplomati CORSI ANNUALI PER PERITI AGRARI E INDUSTRIALI ORARI E PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO
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| Ore settimanali |
| per trimestre | Prove
MATERIE DI INSEGNAMENTO |-----------------| d'esame
| 1° | 2° | 3° | (1)
-----------------------------------------------------------|---------
| | | |
Meccanica generale ed applicata. . . . . | 3 | 3 | 3 | o.
Tecnologia meccanica . . . . . . . . . . | 2 | 2 | 2 | o. p.
Agricoltura. . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 3 | 3 | o.
Economia della meccanizzazione aagricola | 2 | 2 | 2 | s. o.
Motori e macchine agricole . . . . . . . | 5 | 5 | 6 | o. p.
Elementi di idraulica e macchine idrau- | | | |
liche. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | 2 | o.
Elementi di elettrotecnica ed elettro- | | | |
agricoltura. . . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | 2 | o.
Elementi di agrimensura e disegno rela- | | | |
tivo . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | 2 | o. g. p.
Disegno tecnico. . . . . . . . . . . . . | 3 | 3 | 3 | g.
Infortunistica ed igiene del lavoro . . | 1 | 1 | 1 | o.
|-----|-----|-----|
TOTALE . . . | 25 | 25 | 25 |
| | | |
Esercitazioni pratiche di: | | | |
Tecnologia meccanica . . . . . . . . . | 2 | 2 | 2 |
Motori e macchine agricole . . . . . . | 12 | 12 | 12 |
Agrimensura. . . . . . . . . . . . . . | 2 | 2 | 2 |
|-----|-----|-----|
TOTALE GENERALE . . . | 41 | 41 | 41 |
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