DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1378

Type DPR
Publication 1959-12-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, che istituisce i consorzi per i depositi cavalli stalloni; Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 966, che approva le norme di funzionamento dei consorzi suddetti; Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166, che reca ulteriori disposizioni sui depositi cavalli stalloni; Visto l'art. 91, lettera g), n. 6), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1011, che apporta modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dei depositi cavalli stalloni; Vista la legge 30 giugno 1954, n. 549, concernente la riforma dei depositi cavalli stalloni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, con il quale i depositi cavalli stalloni assumono la nuova denominazione di Istituti incremento ippico; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvati lo statuto degli Istituti incremento ippico e le norme di funzionamento delle relative stazioni di monta equina nel testo allegato al presente decreto composto di n. 26 articoli e vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI SEGNI - RUMOR - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 179. - VILLA

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 1

Statuto degli Istituti incremento ippico e norme di funzionamento delle relative stazioni di monta equina Art. 1. Gli Istituti incremento ippico hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 2

Art. 2. Gli Istituti di cui all'articolo precedente perseguono i seguenti compiti: a) mantenere razionalmente stalloni di pregio rispondenti alle esigenze dell'ippicoltura delle rispettive circoscrizioni; b) impiegare gli stalloni in pubbliche stazioni di monta, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine e di orientamento alla attivita' stalloniera privata; c) fornire periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni e formulare proposte su provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento ed il miglioramento.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 3

Art. 3. Il patrimonio degli Istituti e' costituito: a) dagli attuali beni patrimoniali; b) da beni di qualsiasi specie che, per donazione od altro titolo, pervengano all'Ente.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 4

Art. 4. Gli Istituti traggono i mezzi per il loro funzionamento: a) dai proventi dei beni patrimoniali; b) dalle entrate di gestione; c) da contributi governativi, di altri enti o di privati.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 5

Art. 5. Gli Istituti sono retti da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, composto come segue: 1) da un esperto di problemi ippici, scelto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente; 2) da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente dei ruoli direttivi: tecnico ed amministrativo, appartenenti al servizio della zootecnia; 3) da un rappresentante dell'U.N.I.R.E.; 4) da un allevatore designato dal prefetto della Provincia sede degli Istituti; 5) da un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono al funzionamento degli Istituti con contribuzioni continuative non inferiori a L. 300.000 annue. I direttori degli Istituti fanno parte del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario. Alle riunioni tecniche del Consiglio di amministrazione parteciperanno, con voto consultivo, i capi degli Ispettorati compartimentali agrari, che hanno sede nella circoscrizione degli Istituti ed il veterinario provinciale del capoluogo della provincia sede degli Istituti. In caso di impedimento o di assenza le funzioni di presidente saranno esercitate dall'allevatore designato dal prefetto, di cui al precedente n. 4). I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 6

Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e straordinariamente quando il presidente lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei revisori. Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potra' aver luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il presidente e il direttore o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione delibera: a) sul programma di azione da svolgere; b) sull'ordinamento del servizio di monta nella circoscrizione dell'Istituto; c) sull'entita' delle tasse di monta; d) sulla razione che deve essere somministrata agli stalloni; e) sulla rimonta e sulla riforma annuale degli stalloni; f) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonche' sulle variazioni delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio preventivo; g) sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare; h) su ogni altro argomento che il presidente o il Collegio dei revisori ritengano di sottoporre al suo esame.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 8

Art. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi e delibera sui provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 9

Art. 9. Il direttore dell'Istituto e' responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente e di tutto l'andamento del servizio. In particolare: a) coordina e controlla l'attivita' del personale; b) vigila sul buon mantenimento degli stalloni; c) predispone l'ordinamento del servizio di monta ed ispeziona e sorveglia le rispettive stazioni; d) cura la raccolta, la registrazione ed il coordinamento dei dati e delle notizie riguardanti il servizio di monta; e) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo; f) redige annualmente la relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione, presentando proposte al Consiglio di amministrazione sui seguenti argomenti: 1) numero e razza degli stalloni da mantenere; 2) riforma ed acquisto degli stalloni per mantenere la efficienza qualitativa e numerica necessaria ad assicurare il servizio di monta nella circoscrizione; 3) razione giornaliera da somministrare agli stalloni; 4) efficienza numerica del personale di governo e di custodia.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 10

Art. 10. Al direttore e al consegnatario del materiale puo' essere concesso l'alloggio gratuito nei locali dell'Istituto, quando nei locali dell'azienda vi siano idonei locali disponibili.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 11

Art. 11. L'istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: a) entro il 30 novembre la relazione redatta dal direttore sul funzionamento tecnico dell'istituto e sulle condizioni della ippicoltura nella circoscrizione, il bilancio preventivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori e della delibera del Consiglio; b) entro il 31 marzo il conto consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori e della delibera consigliare; c) gli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare; d) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 12

Art. 12. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il riscontro sulla gestione di ciascun Istituto e' effettuata da un Consiglio di revisori, nominati dal Ministero della agricoltura e delle foreste, composto di tre membri effettivi di due supplenti. Sono membri effettivi: un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del tesoro ed uno del Ministero delle finanze, appartenente a ruolo amministrativo dell'intendenza di finanza. Sono membri supplenti: un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro. Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto ed esercita le funzioni indicate dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403) in quanto applicabili. I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio e' affidata al membro effettivo di grado piu' elevato.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 13

Art. 13. All'espletamento dei servizi degli Istituti di incremento ippico e' adibito il personale dei ruoli organici istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il decreto del [Presidente della Repubblica 28 settembre 1955, n. 1298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-09-28;1298), e la cui composizione e' indicata dai quadri 15-B, 53 e 73 annessi al [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;16). Gli Istituti non possono assumere personale proprio. Il servizio di profilassi e cura degli stalloni viene affidato ad un veterinario e le relative prestazioni sono liquidate di volta in volta mediante pagamento degli onorari professionali. Sono fatte salve le situazioni in atto diverse da quelle come sopra stabilite, sino alla cessazione dei relativi rapporti contrattuali.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 14

Art. 14. Durante il periodo della stagione di monta, i cavalli stalloni dell'istituto vengono distaccati nelle pubbliche stazioni della circoscrizione. Le pubbliche stazioni di monta sono istituite nei Comuni ove sia necessario assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio. Il numero dei riproduttori da destinare a ciascuna stazione e' proporzionale a quello delle fattrici da coprire. Di regola in ciascuna stazione devono funzionare almeno due stalloni.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 15

Art. 15. Ai sensi dell'art. 91 lettera G) n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con [regio decreto 3 marzo 1934, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383), le Amministrazioni dei comuni, nei quali sono istituite pubbliche stazioni di monta, hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese ai seguenti adempimenti: a) destinare idonei locali che soddisfino alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie di una stazione di monta costituite da una scuderia a boxes, da una stanza attigua per il palafreniere, da un magazzino adatto per riporvi i mangimi e da un contiguo spazio ove si possa compiere, con sicurezza e riservatezza, il servizio di monta; b) assicurare l'illuminazione dei locali e la provvista di acqua necessaria ai servizi della stazione; c) fornire un letto completo, un tavolo e una sedia per il palafreniere; d) provvedere agli eventuali restauri ed alle disinfezioni dei locali della stazione due mesi prima dell'apertura della stessa.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 16

Art. 16. Alla vigilanza igienico-sanitaria degli stalloni e della stazione di monta sono tenute a provvedere le Amministrazioni comunali a mezzo del veterinario comunale. Alla fine della campagna di monta gli Istituti incremento ippico corrisponderanno al citato veterinario un compenso forfettario di L. 200 per ogni cavalla coperta e di L. 100 per ogni asina coperta.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 17

Art. 17. Gli Istituti incremento ippico, ove abbiano disponibilita' di stalloni, potranno istituire stazioni di monta presso aziende private su richiesta dei proprietari di fattrici che si assumono l'obbligo di provvedere agli adempimenti stabiliti per le Amministrazioni comunali dal precedente art. 15 e al pagamento delle tasse di monta per il numero delle fattrici assegnato dal direttore dell'Istituto allo stallone o agli stalloni destinati alla stazione di cui fu accordata l'istituzione. I predetti proprietari dovranno inoltre provvedere, a proprie spese, alla alimentazione dello stallone o degli stalloni, secondo la razione giornaliera stabilita dalla Direzione dello Istituto incremento ippico e non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione siano liberi, le fattrici di altri privati. Le tasse di monta riscosse devono essere versate all'Istituto incremento ippico. Le stazioni di monta di cui sopra dovranno essere dotate degli stampati di cui al successivo art. 19.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 18

Art. 18. Per ottenere l'istituzione di nuove stazioni di monta, le Amministrazioni comunali devono presentare domanda entro il 30 novembre alla Direzione dell'Istituto incremento ippico, assumendo gli impegni di cui all'art. 15. L'accoglimento della richiesta e' subordinato alla disponibilita' degli stalloni e alle esigenze ippiche della zona. Per constatate necessita' dell'ippicoltura di determinate zone, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre l'istituzione di nuove stazioni di monta pubblica, ordinarie e selezionate. Le Amministrazioni comunali, in base a quanto disposto dall'art. 91 lettera G) n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con [regio decreto 3 marzo 1934, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383), includeranno tra le spese obbligatorie quelle per la somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei locali stessi.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 19

Art. 19. L'Istituto incremento ippico deve dotare ogni stazione di monta dei seguenti stampati: a) registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone e dell'esito della monta; b) estratti di detto registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone; c) estratti di detto registro per le annotazioni di puledri nati dalle fattrici coperte nell'anno precedente; d) bollettario a madre e figlia, per il rilascio, al proprietario della fattrice, della dichiarazione di monta; e) bollettario delle riscossioni delle tasse di monta; f) tabelle recanti le indicazioni, per ciascun stallone del nome, razza, genealogia e della tassa di monta.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 20

Art. 20. Il palafreniere incaricato del servizio alla stazione di monta e' responsabile del regolare funzionamento del servizio stesso, della buona conservazione e mantenimento degli stalloni, della custodia del materiale affidatogli e del denaro riscosso per tasse di monta o ad altro titolo. Il palafreniere dovra' versare giornalmente il denaro riscosso nel conto corrente postale intestato all'istituto incremento ippico.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 21

Art. 21. E' vietato l'accesso alle stazioni di monta alle persone estranee al servizio e che non siano i proprietari o i conducenti delle fattrici.

Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento- art. 22

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