DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1959, n. 1388
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2250 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 254; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme dello statuto dell'Universita' di Camerino risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 225. - VILLA
Statuto - art. 1
Statuto Art. 1. L'Universita' degli studi di Camerino e' costituita dalle seguenti Facolta': 1) Facolta' di giurisprudenza; 2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 3) Facolta' di farmacia. Ciascuna Facolta' conferisce le lauree indicate nel presente statuto.
Statuto - art. 2
Art. 2. Nelle Facolta' di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio dell'affinita' degli insegnamenti e secondo le possibilita' di locali e di personale. Scopo degli istituti e' di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori. Gli istituti possono suddividersi in laboratori o sezioni.
Statuto - art. 3
Art. 3. Il direttore dell'istituto e' il professore di ruolo che impartisce l'insegnamento da cui l'istituto medesimo trae la denominazione. In mancanza di tale professore, e in ogni caso in cui facciano parte dell'istituto piu' professori di ruolo, il direttore e' nominato dal rettore, su designazione del Consiglio di Facolta', e puo' essere confermato. Le nomine e le conferme sono fatte per un biennio accademico. Il professore cessa dalla carica di direttore, qualora cessi di far parte della Facolta'.
Statuto - art. 4
Art. 4. I direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attivita' svolta dagli studenti. In base a tale dichiarazione la Segreteria rilascia i relativi certificati. I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro istituti.
Statuto - art. 5
Art. 5. I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno, ai presidi delle rispettive Facolta', i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli delle Facolta' debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge. Il termine di cui al comma precedente e' protratto, per i liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Universita' di Camerino, fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.
Statuto - art. 6
Art. 6. Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facolta', oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto e ampiezza alle necessita' didattiche, deve verificare, ove trattasi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico. L'efficacia di corsi pareggiati puo' essere attribuita solo ai corsi liberi che abbiano orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e rispondano alle prescrizioni dell'art. 59 del regolamento generale universitario. Contro il giudizio della Facolta' i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.
Statuto - art. 7
Art. 7. I corsi delle lezioni, oltreche' per trattazione cattedratica, possono essere svolti con conferenze ed esercitazioni per l'addestramento dei giovani alla ricerca scientifica.
Statuto - art. 8
Art. 8. Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire.
Statuto - art. 9
Art. 9. I libretti di iscrizione che risultino comunque manomessi o alterati sono dichiarati nulli e lo studente e' sottoposto a procedimento disciplinare.
Statuto - art. 10
Art. 10. La concessione di un nuovo libretto di iscrizione agli studenti minorenni viene fatta solo su domanda del padre dello studente o di chi ne fa legalmente le veci. La firma del richiedente deve essere autenticato dalle autorita' competenti.
Statuto - art. 11
Art. 11. I professori possono assicurarsi della assiduita' e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee e ogni altro mezzo che ritengano opportuno. La frequenza ai corsi e' comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto di iscrizione. Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia, non e' ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.
Statuto - art. 12
Art. 12. Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o gruppi di materie, secondo quanto stabilisce ciascuna Facolta'. Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Facolta', gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.
Statuto - art. 13
Art. 13. Almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea devono essere presentati alla segreteria tre esemplari della dissertazione scritta e i titoli dei due temi da discutersi oralmente, controfirmati dai rispettivi relatori.
Statuto - art. 14
Art. 14. Sentiti i relatori, la Commissione puo' escludere dalla discussione orale il candidato quando ritenga insufficiente la dissertazione scritta o l'elaborato da lui presentato. Chiusa la discussione, il presidente della Commissione mette ai voti l'approvazione dell'esame; se l'esame risulta approvato si procede alla votazione in ordine inverso di anzianita'. Registrata a verbale la votazione, il presidente, quale delegato del rettore, procede alla proclamazione a termini delle vigenti disposizioni.
Statuto - art. 15
Art. 15. Il Senato accademico puo' dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Statuto - art. 16
Art. 16. La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.
Statuto - art. 17
Art. 17. La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Filosofia del diritto; 4) Storia del diritto romano; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale); 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1) Statistica; 2) Medicina legale e delle assicurazioni; 3) 4) Legislazione del lavoro; 5) Diritto agrario; 6) Diritto della navigazione; 7) Antropologia criminale; 8) Diritto comune; 9) Diritto privato comparato; 10) Diritto canonico; 11) Esegesi delle fonti del diritto romano; 12) Psicologia; 13) Dottrina dello Stato; 14) Storia delle dottrine politiche; 15) Storia dei trattati e politica internazionale; 16) Esegesi delle fonti del diritto italiano; 17) Politica economica e finanziaria; 18) Diritto dell'economia; 19) Diritto internazionale, privato e processuale; 20) Organizzazione internazionale. ((21) Storia del diritto canonico; 22) Diritto processuale amministrativo; 23) Teoria dell'interpretazione; 24) Diritto tributario)). Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Statuto - art. 18
Art. 18. Lo studente non puo' essere ammesso a sostenere gli esami di: Diritto romano ed Esegesi delle fonti del Diritto romano, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto privato; Diritto commerciale, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Istituzioni di diritto privato e di Economia politica; Diritto civile, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato; Storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano; Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha superato quello di Economia politica; Diritto amministrativo e Diritto internazionale, se non ha superato quello di Diritto costituzionale; Procedura penale, se non ha superato quello di Diritto penale; Diritto ecclesiastico e Diritto agrario, se non ha superato quello di Istituzioni di diritto privato.
Statuto - art. 19
Art. 19. Gli esami sulle materie biennali devono vertere sui programmi svolti nel biennio.
Statuto - art. 20
Art. 20. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di due temi scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. La materia della dissertazione scritta e quella dei temi orali devono essere comprese fra gli insegnamenti della Facolta'.
Statuto - art. 21
Art. 21. ((E' annesso alla Facolta' di giurisprudenza l'Istituto giuridico ordinato come seminario, ai sensi del regolamento generale universitario. L'Istituto e' articolato in sezioni determinate con deliberazione del Consiglio di Facolta')).
Statuto - art. 22
Art. 22. Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti della Facolta' nonche' gli studenti di altra Facolta' e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore.
Statuto - art. 23
Art. 23. Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il prescritto diploma di maturita' possono essere iscritti, a giudizio della Facolta', ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in Scienze politiche o in Economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno. La Facolta', tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi. La norma di cui al comma precedente vale anche per gli studenti di altra Facolta' che chiedono il passaggio alla Facolta' giuridica e per gli studenti che provengono da Universita' estere.
Statuto - art. 24
Art. 24. La Facolta' di giurisprudenza ha una biblioteca generale che e' disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio della Facolta'. Ogni istituto ha inoltre una propria biblioteca, retta da un regolamento approvato dal Consiglio di Facolta'.
Statuto - art. 25
Art. 25. La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: in Chimica; in Scienze naturali; in Scienze biologiche.
Statuto - art. 26
Art. 26. La Facolta' comprende i seguenti Istituti: 1) Chimica generale ed inorganica; 2) Fisica e Matematica; 3) Botanica; 4) Fisiologia generale e Chimica biologica; 5) Zoologia ed Anatomia comparata; 6) Mineralogia e Geologia; 7) Anatomia ed Istologia. ((Il titolare della cattedra di Chimica farmaceutica e di Tossicologia della Facolta' di farmacia, fa parte della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali)).
Statuto - art. 27
Art. 27. La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica e' di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Biennio di studi propedeutici. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche (biennale); 2) Chimica generale ed inorganica (biennale); 3) Chimica organica (biennale); 4) Chimica analitica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici); 7) Esercitazioni di matematiche (biennale): 8) Esercitazioni di preparazioni chimiche; 9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa; 11) Esercitazioni di fisica sperimentale. Triennio di studi di applicazione. Il triennio ha indirizzo organico-biologico. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Chimica fisica (biennale); 2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale); 4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica; 5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente). Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica industriale; 2) Chimica biologica; 3) Chimica farmaceutica; 4) Farmacologia; 5) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 6) Chimica agraria; 7) Elettrochimica; 8) Chimica bromatologica; 9) 10) Fisiologia generale; 11) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 12) Chimica tossicologica; 13) Radiochimica; 14) Spettroscopia; 15) Chimica teorica; 16) Chimica nucleare; 17) Strutturistica chimica; 18) Chimica organica superiore; 19) Chimica macromolecolare; 20) Fisica tecnica; 20) Biochimica applicata; 21) Biologia molecolare. ((Chimica delle sostanze naturali)). Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari.
Statuto - art. 28
Art. 28. Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla line di ogni anno di corso. Lo studente non puo' essere ammesso a frequentare il corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica generale ed inorganica I; b) esercitazioni di preparazioni chimiche I. Non puo' essere ammesso al corso di esercitazioni di Chimica fisica II se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica fisica I; b) esercitazioni di Chimica fisica I; c) Elettrochimica; non puo' essere ammesso agli esami di Chimica inorganica industriale, Chimica organica superiore, Chimica macromolecolare, Chimica biologica, Chimica farmaceutica, Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, Chimica bromatologica, Chimica tossicologica, Esercitazioni di Chimica organica e di analisi organica, se non ha superato l'esame di Chimica organica I. ((10))
Statuto - art. 29
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