DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1959, n. 1408

Type DPR
Publication 1959-10-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la domanda presentata dal presidente del Consorzio universitario Salentino per ottenere la istituzione di una libera Universita' con sede in Lecce;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Lecce in data 9 settembre 1955, n. 28694, col quale fu costituito un Consorzio universitario Salentino per la libera Universita' di Lecce e ne fu approvato lo statuto;

Udito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunita' per una piu' equa distribuzione territoriale delle istituzioni universitarie di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Lecce una libera Universita', costituita dalle Facolta' di lettere e filosofia e di magistero mantenuta a totale carico del Consorzio anzidetto, appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1960

Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 176. - VILLA

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 1

Statuto della libera Universita' degli studi di Lecce Art. 1. L'Universita' degli studi di Lecce, appartiene alla categoria cui il n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Essa e' costituita dalle seguenti Facolta': 1) Facolta' di lettere e filosofia; 2) Facolta' di magistero. E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi dei predetto decreto. E' disciplinata, nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto. E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 2

Art. 2. Al mantenimento dell'Universita' contribuiscono: a) il Consorzio universitario Salentino; b) altri eventuali sovventori. Al mantenimento stesso sono altresi' devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti e i contributi di segreteria.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 3

Art. 3. Sono organi dell'Universita': 1) rettore; 2) Corpo accademico; 3) Senato accademico: 4) Consiglio di amministrazione; 5) presidi di Facolta'; 6) Consiglio di Facolta'.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 4

Art. 4. Il rettore e' eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico fra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono, ed e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione. Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Il rettore: 1) rappresenta l'Universita'; 2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Universita'; 3) esercita l'autorita' disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Universita'; 4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; 5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e da' esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro; 6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. In caso di assenza o di impedimento il rettore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Universita'. Il rettore puo' delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega. Al rettore spetta un'indennita' di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai rettori delle Universita' statali.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 5

Art. 5. Il Corpo accademico e' composto di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal professore piu' anziano, quando deve provvedere all'elezione del rettore, e dal rettore stesso per ogni altra circostanza.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 6

Art. 6. Il Senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi di Facolta'. Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna Facolta', designato collegialmente dal presidi della Facolta'; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro; d) di tre rappresentanti del Consorzio universitario Salentino; e) di un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura, e del comune di Lecce. Enti privati, che concorrono al mantenimento dell'Universita' con un contributo superiore a L. 2.000.000 (due milioni) una tantum o con un contributo annuo non inferiore a lire 500.000 (cinquecentomila), hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante che, nei secondo caso, durera' in carica fintantoche' sara' corrisposto il contributo. Il numero dei membri indicati nelle lettere b) e d) e' aumentato rispettivamente di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il Consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 8

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorche' vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ([regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592)), e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 9

Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 10

Art. 10. I presidi della Facolta' sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facolta' e nominati dal rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo piu' anziano nella rispettiva Facolta'. Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facolta' sono meno di tre, il preside e' nominato dal rettore e puo' essere scelto anche tra i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altra Facolta'. Ai presidi sono demandate le attribuzioni, di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 11

Art. 11. Il Consiglio di Facolta' si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dalle norme vigenti per le Universita' statali. Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse pero' le questioni riguardanti la composizione della Facolta' e le proposte di nomina o conferimento d'incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facolta'. Le funzioni di segretario sono esercitate dal piu' giovane dei professori di ruolo.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 12

Art. 12. La Facolta' di lettere e filosofia conferisce: a) la laurea in Lettere; b) la laurea in Filosofia. La Facolta' di magistero conferisce: a) la laurea in Materie letterarie; b) la laurea in Pedagogia; c) la laurea in Lingue e letterature straniere; d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 13

Art. 13. Gli insegnamenti di ciascuna Facolta' si distinguono in fondamentali e complementari a norma del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652), e successive modificazioni. Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facolta' devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentate dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 14

Art. 14. Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e dieci esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico. Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori. A ciascuna Facolta' sono annessi particolari Istituti e Seminari con proprio ordinamento interno, nonche' una biblioteca.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 15

Art. 15. La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Insegnamenti fondamentali comuni: 1) Letteratura italiana: 2) Letteratura latina: 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafla romana): 4) Geografia: 5) Filosofia (con facolta' di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia). Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologa e storia dell'Arte greca e romana. Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'Arte medioevale e moderna. Insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Storia comparata delle lingue classiche; 4) Epigrafia greca; 5) Antichita' greche e romane; 6) Storia della letteratura latina medioevale; 7) Storia della lingua italiana; 8) Storia del Risorgimento; 9) Lingua e letteratura turca; 10) Ebraico e lingue semitiche comparate; 11) Lingua e letteratura araba; 12) Filologia bizantina; 13) Paleografia diplomatica; 14) Paleografia greca; 15) Papirologia; 16) Numismatica; 17) Paletnologia; 18) Lingua e letteratura francese; 19) Lingua e letteratura inglese; 20) Lingua e letteratura tedesca; 21) Lingua e letteratura spagnola; 22) Lingua e letteratura neo-greca; 23) Lingua e letteratura russa; 24) Lingua e letteratura albanese; 25) Storia delle religioni; 26) Storia del Cristianesimo; 27) Storia della Chiesa; 28) Archeologia cristiana; 29) Letteratura cristiana antica; 30) Egittologia; 31) Storia orientale antica; 32) Biblioteconomia e bibliografia; 33) Storia della musica; 34) Storia del diritto italiano; 35) Storia del diritto romano; 36) Letteratura delle tradizioni popolari; 37) Storia delle tradizioni popolari; 38) Etnologia; 39) Lingua e letteratura serbo-croata; 40) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 41) Filologia medioevale e umanistica; 42) Etruscologia ed archeologia italica; 43) Letteratura umanistica; 44) Storia americana; 45) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale; 46) Sanscrito; 47) Filologia germanica. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto: lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o anche di diversa Facolta' dell'Universita' degli studi di Lecce. In quest'ultimo caso e' necessaria l'approvazione della Facolta' di lettere e filosofia. Tre degli insegnamenti, fondamentali, o complementari, devono essere seguiti per un biennio. Puo' pero' lo studente seguire per un biennio, anche in anni non consecutivi, uno o due insegnamenti in piu', ed in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti, che deve scegliere come complementari. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina. Gli insegnamenti di Storia greca e di Storia romana, cosi' come quelli di Storia medioevale e di Storia moderna, possono essere riuniti in unica cattedra e i corsi rispettivi essere tenuti alternativamente; in tal caso deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi, il corso che sara' impartito. Lo studente deve, almeno all'inizio del secondo anno di studio dichiarare nella domanda di iscrizione quale indirizzo intenda seguire. Potra' mutare indirizzo non oltre l'inizio del terzo anno di corso, previa approvazione della Facolta'. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facolta', controlla i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, per approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside della Facolta'.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 16

Art. 16. La durata del corso degli studi per la laurea in Filosofia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofla teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Psicologia. Insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica: 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 6) Storia delle religioni; 7) Storia del Cristianesimo; 8) Storia della Chiesa; 9) Storia della pedagogia italiana; 10) Storia del Risorgimento; 11) Storia del diritto italiano; 12) Storia del diritto romano; 13) Storia delle dottrine politiche; 14) Storia delle dottrine economiche; 15) Letteratura greca; 16) Economia politica; 17) Storia greca; 18) e 19) due lingue e letterature straniere moderne scelte tra quelle previste per la laurea in Lettere. Gli insegnamenti di Storia medioevale e di Storia moderna possono essere uniti in un'unica cattedra, ed il corso dedicato alternativamente un anno alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 17

Art. 17. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facolta'.

Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 18

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