DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1959, n. 1428
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 7 settembre 1910, n. 711, concernente istituzione a Napoli della Scuola di sanita' militare marittima, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La sede della "Scuola di sanita' militare marittima" istituita con regio decreto 7 settembre 1910, n. 711, e' stabilita a Livorno, presso l'Accademia navale.
Art. 2
E' approvato l'unito regolamento interno della "Scuola di sanita' militare marittima", che sostituisce quello approvato con regio decreto 5 marzo 1914, n. 530.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 76. - VILLA
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 1
Regolamento interno della "Scuola di sanita' militare marittima" Art. 1. La Scuola di sanita' militare marittima, con sede a Livorno, presso l'Accademia navale, dipende disciplinarmente dal Comando della predetta Accademia. Il Ministero stabilisce l'indirizzo tecnico-scientifico delle varie attivita' svolte dalla Scuola al cui direttore, di concerto con il Comando dell'Accademia navale, e' affidato il compito di attuarne l'applicazione. L'istruzione militare-marinaresca da impartire agli ufficiali ed agli allievi ufficiali rientra nei compiti dell'Accademia navale.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 2
Art. 2. La Scuola provvede: a) ai corsi integrativi di medicina navale militare per i tenenti medici ed i tenenti farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo nominati per concorso e per gli allievi ufficiali medici e farmacisti di complemento; b) ad assistere nello studio di particolari problemi di medicina e di farmacia quegli ufficiali che ne siano appositamente autorizzati dal Ministero; c) allo studio, disposto dal Ministero, di problemi di interessi per la Marina militare, utilizzando gli apparecchi e le attrezzature della Scuola stessa; d) ad eventuali corsi di aggiornamento professionale, disposti dal Ministero, per i tenenti ed i capitani medici in servizio permanente effettivo, chiamati a sostenere gli esami di avanzamento al grado superiore.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 3
Art. 3. La Scuola e' retta da un colonnello medico in servizio permanente effettivo, coadiuvato da un ufficiale superiore medico, al quale possano essere anche affidati incarichi di insegnamento. Collaborano all'insegnamento ufficiali appositamente designati dal Ministero ed eventualmente anche docenti civili. Tali insegnanti incaricati sono alle dipendenze del direttore della Scuola soltanto per l'adempimento del loro incarico didattico, con l'obbligo di svolgere il programma riguardante la propria materia secondo le direttive del predetto direttore. Ai servizi della Scuola sono destinati sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato Maggiore della Marina militare.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 4
Art. 4. Il direttore della Scuola, oltre alle sue normali funzioni concernenti l'andamento tecnico, amministrativo e disciplinare di essa e l'attivita' scientifica che vi e' svolta, trasmette al Comando dell'Accademia, al termine del corso, un rapporto informativo per ciascun ufficiale sull'esito del corso stesso e, per quanto riguarda gli allievi ufficiali di complemento medici e farmacisti, prende parte alle riunioni indette dal Comando dell'Accademia per l'assegnazione del punto di attitudine professionale. Partecipa, inoltre, alle riunioni indette dal Comando dell'Accademia per la discussione di questioni e problemi di carattere generale riguardanti la Scuola. A fine anno accademico compila una relazione sull'attivita' svolta, con eventuali proposte di carattere tecnico-professionale. Tale relazione e' trasmessa al Ministero - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici e Direzione generale di sanita' militare marittima - nonche' al Comando dell'Accademia navale.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 5
Art. 5. Per assolvere la sua funzione didattica, la Scuola e' dotata di: un laboratorio, distinto in tre sezioni; microbiologia, chimica-clinica, istologia; una biblioteca fornita principalmente di pubblicazioni concernenti le materie di insegnamento; raccolte di materiale scientifico e didattico, nel quale e' compresa tutta la produzione relativa agli studi e alle ricerche in essa eseguiti; una raccolta di modelli e di apparecchi attinenti all'igiene navale, all'igiene tropicale ed alle dotazioni sanitarie di bordo; materiale clinico e ospedaliero vario.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 6
Art. 6. I corsi integrativi hanno durata non inferiore a 4 mesi per gli ufficiali in esercizio permanente effettivo; per gli allievi ufficiali di complemento si svolgono durante i corsi teorico-pratici previsti dall'art. 28 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con [regio decreto 11 marzo 1953, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1953-03-11;412). Essi comprendono materie fondamentali e materie complementari. L'insegnamento di queste ultime puo' essere stabilito, corso per corso, con disposizione ministeriale. Per i corsi ufficiali medici in servizio permanente effettivo e allievi ufficiali medici di complemento sono materie fondamentali: 1) Igiene navale; 2) Medicina di urgenza; 3) Chirurgia di urgenza; 4) Medicina tropicale; 5) Batteriologia e chimica-clinica; 6) Medicina legale e militare; 7) Servizio sanitario militare marittimo; 8) Difesa atomica, biologica e chimica. Per i corsi ufficiali farmacisti in servizio permanente effettivo e allievi ufficiali farmacisti di complemento le materie di insegnamento comprendono: 1) Servizio sanitario militare marittimo, con particolare riguardo ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e contabili che regolano il servizio delle farmacie degli ospedali militari marittimi e delle navi ospedale; 2) Chimica farmaceutica e bromatologica; 3) Igiene navale; 4) Difesa atomica, biologica e chimica. Per le esercitazioni di chimica farmaceutica e bromatologica, gli ufficiali e gli allievi possono frequentare il laboratorio di chimica della Accademia navale. Durante i corsi gli ufficiali e gli allievi frequentano reparti ospedalieri militari e civili ed eseguono visite ad installazioni di sanita' marittima, a navi militari e mercantili e ad arsenali militari marittimi. Sono, inoltre, tenute ad essi conferenze su argomenti di particolare interesse da parte di personalita' di riconosciuta competenza.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 7
Art. 7. I corsi e i relativi esami si svolgono secondo il programma ufficiale compilato dalla Scuola e approvato dal Ministero. Sulla guida di tale programma, il direttore della Scuola stabilisce, di concerto con il Comando dell'Accademia navale, gli orari e i calendari dei corsi e degli esami.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 8
Art. 8. Alla fine del corso gli ufficiali e gli allievi ufficiali sono chiamati agli esami dinanzi ad una Commissione costituita da un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente e da quattro membri: un colonnello medico designato dal Ministero; l'insegnante della materia; due ufficiali medici designati dall'Accademia navale. Per i farmacisti e limitatamente alle materie professionali, uno dei membri designati dall'Accademia e' sostituito da un ufficiale superiore farmacista, designato dal Ministero. Il membro meno anziano funziona anche da segretario della Commissione. Ove il presidente della Commissione sia un ammiraglio, il colonnello medico primo membro puo' essere sostituito da un generale medico.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 9
Art. 9. Gli esami di fine corso sono di massima orali e pratici e vertono sulle materie di insegnamento. Per alcune materie la Commissione puo' richiedere l'esame scritto. Le modalita' delle prove orali, pratiche, ed eventualmente scritte, cosi' come l'assegnazione del punto di merito, sono stabilite dalla Commissione in conformita' alle norme generali vigenti per i corsi che si svolgono in Accademia.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 10
Art. 10. E' consentito agli allievi ufficiali medici e farmacisti di complemento di sostenere un solo esame di riparazione nelle materie professionali, circa 45 giorni dopo la fine della normale sessione di esami. Il mancato superamento dell'esame comporta il rinvio al Corpo equipaggi militari marittimi per ultimare gli obblighi di leva.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 11
Art. 11. Al termine degli esami il presidente della Commissione compila una relazione che trasmette, con allegato il verbale della seduta di esame, al Ministero - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, e per conoscenza, al Comando dell'Accademia navale.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 12
Art. 12. La gestione amministrativa e contabile della Scuola e' affidata al direttore, che vi provvede con l'osservanza delle norme vigenti per gli enti a terra della Marina. Il direttore della Scuola provvede alle spese per forniture e lavori mediante contratti a seguito di pubblici incanti, licitazioni o trattative private, in base alla legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e relativo regolamento. Provvede altresi' alle spese in economia secondo le norme della legge e regolamento predetti.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 13
Art. 13. Il Comando dell'Accademia navale, di concerto con la Direzione della Scuola, impartisce le disposizioni di carattere generale e di ordine interno destinati ad ottenere, nel quadro dell'attivita' complessiva dell'Istituto, l'armonico e razionale funzionamento dei corsi integrativi di medicina navale militare e di istruzione militare-marinaresca per gli ufficiali di nuova nomina in servizio permanente effettivo e per gli allievi ufficiali di complemento.
Regolamento interno della Scuola di sanità militare marittima - art. 14
Art. 14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento ed avente attinenza con i corsi che vengono svolti presso la Scuola valgono lo statuto ed il regolamento interno dell'Accademia navale. Visto, il Ministro per la difesa: ANDREOTTI
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