DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1429

Type DPR
Publication 1959-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 2 maggio 1959 dal presidente del Comitato promotore della creazione, in Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica, per ottenere il riconoscimento giuridico ed il pareggiamento dell'Istituto medesimo, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino, addi' 30 aprile 1959, fra gli enti morali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento, nella citta' di Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica.

Art. 2

E' approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino, mantenuto a totale carico degli enti morali indicati nella convenzione anzidetta.

Art. 3

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1960

Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 29. - VILLA

Convenzione

Rep. n. 63115/21612 Convenzione per l'Istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantanove ed alli trenta (30) del mese di aprile in Torino, negli uffici dell'Amministrazione provinciale, via Maria Vittoria n. 12. Avanti me dott. Mandelli Silvio, notaio Iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ed alla presenza dei testi noti ed idonei a mente di legge signori: Eccellenza Colonnetti prof. ing. Gustavo, nato a Torino 18 novembre 1886, residente a Pollone (Vercelli); Brosio comm. Edoardo, nato ad Asti il 4 febbraio 1892, residente a Torino, via Mazzini, 62, impiegato. Sono presenti i signori: prof. Giuseppe Grosso, nato il 24 luglio 1906 a Torino ed Ivi residente, nella qualita' di presidente della Giunta provinciale di Torino e come tale di legale rappresentante della provincia di Torino; (Omissis) avv. Amedeo Peyron, nato a Torino il 5 novembre 1903, residente a Torino, quale sindaco e in legale rappresentanza della citta' di Torino; (Omissis) prof. dott. Mario Allara, nato l'8 agosto 1902 a Torino ed ivi residente, quale rettore della Universita' degli studi di Torino e di presidente del Consiglio d'amministrazione della Universita' stessa; (Omissis) Muggio comm. Andrea, nato il 19 luglio 1894 a Torino, ed Ivi residente, nella qualita' di componente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino ed in rappresentanza della Camera stessa (Omissis) dott. Ermanno Gurgo Salice, nato a Pettinengo il 28 agosto 1896, residente a Torino, nella qualita' di presidente ed in rappresentanza dell'Unione industriale di Torino (Omissis) e detti signori comparenti, della cui personale identita' io notaio sono certo e faccio fede, mi richiedono atto di quanto segue: Premesso che gli Enti in questa sede rappresentati intendono creare un Istituto per la formazione di insegnanti di educazione fisica nelle scuole medie, istituzione che in Torino ebbe lunga e gloriosa tradizione, ricollegandosi all'antica Scuola normale fondata nell'anno milleottocentoquarantasette, riconosciuta nel milleottocentosessantuno e mantenuta, con successiva trasformazione, fino all'anno millenovecentoventitre; che, in tale intento, gli enti medesimi hanno determinato di invocare l'applicazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88 recante provvedimenti per l'educazione fisica, la quale contempla espressamente la creazione di Istituti superiori di educazione fisica pareggiati allo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo; che, a norma della citata legge, l'Istituto superiore di educazione fisica di Torino avra' grado universitario e sara' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e sara' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione; che, in adempimento di quanto stabilito dalla legge n. 88, gli enti come sopra rappresentati hanno predisposto un piano organizzativo e finanziario che consentira' il pieno e regolare svolgimento dei corsi dell'Istituto nonche' l'integrale copertura delle spese inerenti al funzionamento, dello stesso, risultando cosi' assicurata alla nuova istituzione una effettiva e rigorosa autosufficienza; che, per quanto riflette il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, e' stato altresi' predisposto apposito schema di statuto; Cio' premesso 1. Gli enti come sopra rappresentati convengono di Istituire in Torino un Istituto superiore di educazione fisica, sotto la osservanza delle norme di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 febbraio 1958, n. 88. 2. L'Istituto sara' retto dallo statuto composto di cinquantacinque articoli che approvato dal comparenti viene allegato sotto la lettera O al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante. 3. Per il funzionamento dell'Istituto gli enti promotori assumono i seguenti impegni, a valere per la durata della presente convenzione: a) la provincia di Torino ed il comune di Torino, verseranno ciascuno, i seguenti contributi annui: primo anno: lire un milionecinquecentomila (lire 1.500.000); secondo anno e successivi: lire tre milioni (L. 3.000.000). Gli Enti pubblici suddetti, assicureranno, inoltre, gratuitamente all'Istituto, sino a quando lo stesso non avra' sede ed Impianti propri, i locali per il funzionamento della Direzione e della segreteria nonche' le palestre, le piscine e i campi sportivi di loro proprieta', con i relativi Impianti e attrezzature, compatibilmente con le esigenze inerenti alla normale destinazione dei medesimi, e si assumeranno le relative spese di manutenzione, fornitura di acqua, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice e di riscaldamento. Gli stessi Enti pubblici assicureranno, altresi', gratuitamente il servizio amministrativo dell'istituto e le prestazioni del personale subalterno; b) la Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino versera' i seguenti contributi annui: primo anno: lire un milione (L. 1.000.000); secondo anno e successivi: lire due milioni (lire 2.000.000); c) l'Universita' di Torino porra' gratuitamente a disposizione dell'Istituto l'uso per l'insegnamento delle materie del gruppo scientifico-culturale contemplate dai piano di studi dello stesso, di un adeguato numero di aule e laboratori di Facolta' e Istituti universitari, nonche' del materiale didattico e scientifico di cui gli stessi locali fossero dotati, compatibilmente con le esigenze della normale destinazione dei locali medesimi, assicurando i relativi servizi di fornitura di acqua, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, e di riscaldamento. 4. Al funzionamento dell'istituto concorrera' altresi' l'Unione Industriale di Torino con la somma annua di lire un milione (L. 1.000.000), rinnovabili di anno in anno. 5. Gli Enti come sopra rappresentati s'impegnano inoltre di svolgere, in conformita' a quanto previsto dall'art. 28 della citata legge 7 febbraio 1958, n. 88, le pratiche amministrative per ottenere il pareggiamento dell'Istituto. 6. La convenzione di cui al presente atto avra' la durata di anni cinque decorrenti dalla data d'inizio del primo anno accademico dell'Istituto, e s'intendera' tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata. 7. Il presente atto, in quanto stipulato nell'interesse di un Istituto di istruzione di grado universitario, sara' registrato in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. 8. Il presente atto e' approvato dalle parti, salvo ratifica, in quanto occorra, da parte delle rispettive Amministrazioni. 9. Per volonta', delle parti, viene da parte di me notaio omessa la lettura di tutti gli allegati. E' richiesto ho io notaio ricevuto questo atto che leggo presenti i testi al signori comparenti, i quali, approvando e confermando, meco e coi testi si sottoscrivono. Scritto da persona di mia fiducia occupa di tre fogli pagine undici meno linee nove. In originale firmati: Giuseppe Grosso - Amedeo Peyron - Ermanno Gurco Salice - Mario Allara - Andrea Muggio - Gustavo Colonnetti, teste - Edoardo Brosio, teste. Dott. Silvio Mandelli, notaio

Statuto - art. 1

STATUTO Art. 1. E' Istituito in Torino l'istituto superiore di educazione fisica, pareggiato ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. L'Istituto ha per scopo: a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica; b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessarie alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Statuto - art. 2

Art. 2. L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ed e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nel limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88), e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 19 ai provvedera' mediante incarichi.

Statuto - art. 3

Art. 3. Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica, e' triennale. L'Istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i carsi accademici e superato i relativi esami il "diploma in educazione fisica". A tal fine, provveda alla preparazione scientifica e didattica dagli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive. L'Istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

Statuto - art. 4

Art. 4. Organi dell'istituto, a norma degli articoli seguenti sono: a) il direttore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio direttivo; d) il Consiglio dei professori.

Statuto - art. 5

Art. 5. Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo. Dura in carica per un triennio accademico e puo' essere rieletto. Al direttore dell'Istituto e' attribuita un'indennita' di carica fissata dal Consiglio di amministrazione.

Statuto - art. 6

Art. 6. Il direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) conferisce in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio; c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio del professori; e) da' esecuzione alla deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e, rispettivamente, al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo: g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni. In caso di assenza o di impedimento il direttore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo. Il direttore puo' delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Statuto - art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) di un rappresentante della provincia di Torino; c) di un rappresentante del comune di Torino; d) di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino; e) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino; f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; g) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.); h) di un rappresentante della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale di educazione fisica; i) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti; l) del coordinatore tecnico dell'istituto: m) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a so venire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire; n) del segretario amministrativo dell'istituto, che funge da segretario del Consiglio stesso. Le designazioni sono fatte dagli enti competenti. Tutti i membri durano in carico un triennio e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.

Statuto - art. 8

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto; b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto; c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo a norma dell'art. 50; d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto; e) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento; f) delibera, su proposta del direttore, e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato; g) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto; h) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; i) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente; l) delibera sulla partecipazione a viaggi di Istruzione all'estero ed alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali; m) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 22 del presente statuto; n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto. Il Consiglio d'amministrazione e' convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e di novembre, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, e straordinariamente ogniqualvolta il direttore lo ritenga opportuno. Il direttore annualmente, o quando lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto, riferisce al Consiglio di amministrazione sull'andamento dell'Istituto. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno meta' dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto. Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori.

Statuto - art. 9

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