DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1959, n. 1468
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, concernente la classificazione dei regi Istituti e delle regie Scuole d'arte;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, concernente l'aggiornamento della legislazione relativa all'istituzione artistica ed alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione delle Scuole d'arte;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1959, sono istituiti i seguenti Istituti d'arte e le seguenti Scuole d'arte di 2° grado: A) Istituti d'arte: Ascoli Piceno - Sezioni: arti grafiche; arte del legno; fotografia artistica. Ravenna - Sezione: arte del mosaico. B) Scuole d'arte di 2° grado: Calitri - Sezioni: arte della ceramica; arte del legno; arte del merletto e del ricamo. Fermo - Sezioni: arte della ceramica; arte dei metalli. Forli - Sezioni: decorazione pittorica; arte del tessile. Guidizzolo - Sezioni: decorazione pittorica; arte del legno. Sono approvate le piante organiche relative ai sopramenzionati Istituti d'arte e Scuole d'arte, di cui alle sei tabelle annesse al presente decreto e che ne formano parte integrante.
Art. 2
L'Istituto d'arte per l'arredamento e la decorazione della nave e degli interni, istituito in Trieste, con decreto n. 167 del 23 maggio 1955 del Commissario generale italiano per il territorio di Trieste e avente le seguenti sezioni: decorazione pittorica; arte del legno; arte dei metalli; arte del tessile, e' riconosciuto Istituto statale d'arte, con la medesima denominazione e con effetto dal 1 ottobre 1955. E' approvata la relativa pianta organica, di cui alla tabella 7 annessa al presente decreto e che ne forma parte integrante.
Art. 3
All'istituzione ed al mantenimento degli Istituti d'arte e delle Scuole d'arte, di cui agli articoli 1 e 2, provvede lo Stato, nella misura dei tre quarti della spesa totale. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto. I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione, nonche' al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il funzionamento dei laboratori.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI - SEGNI
Visto, ti Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 109. - VILLA
Tabelle
TABELLA 1 Istituto statale d'arte di Ascoli Piceno Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 Istituto statale d'arte per il mosaico di Ravenna Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3 Scuola d'arte di 2° grado do Calitri Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 4 Scuola d'arte di 2° grado di Fermo Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 5 Scuola d'arte di 2° grado di Forli' Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 6 Scuola d'arte di 2° grado di Guidizzolo Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 7 Istituto d'arte di Trieste Parte di provvedimento in formato grafico
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