DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 2
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 28 ottobre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare c con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata ai capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 46. - VILLA
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 1
Repertorio n. 370 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di clinica odontoiatrica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pisa. L'anno millenovecentocinquantanove (1959) e questo di ventotto (28) del mese di ottobre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8. Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del Regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori: avv Castello Quaratesi, nato a Roma il 15 luglio 1895, residente a Pisa, che interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa italiana di Pisa, ed in rappresentanza del presidente generale della Croce Rossa stessa, dott. gen. Guido Ferri, nato a Bibbiena il 12 settembre 1890, e domiciliato a roma, come da atto di procura speciale rep. n. 48111 del 24 ottobre 1959, rogato dal notaro Marco Panvini-Rosati di Roma che si allega in copia conforme sotto la lettera A), e debitamente autorizzato dal Consiglio direttivo del Comitato provinciale della Croce Rossa italiana di Pisa, con deliberazione in data 5 ottobre 1959, che in copia conforme, si allega a questo atto, sotto la lettera B); prof. Enrico Avanzi, nato a Soiano del Lago (Brescia) il 19 (diciannove) gennaio 1888 (milleottocentottantotto), nella sua esclusiva qualita' di Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 12 ottobre 1959, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera C). Premesso che tra gli insegnamenti fondamentali prescritti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, e' incluso quello di clinica odontoiatrica; che tale insegnamento nell'Universita' di Pisa viene impartito da un professore incaricato solo dal 1 novembre 1948, mentre prima era impartito da un professore di ruolo: che l'importanza assunta da tale disciplina nella formazione del medico 6 andata progressivamente aumentando, tanto che esistono cattedre di ruolo - statali o convenzionate - di clinica odontoiatrica in un ragguardevole numero di Universita' (Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Pavia, Roma, Torino); che il Comitato provinciale della C.R.I. di Pisa si propone di incrementare la formazione di specialisti in tale branca della medicina, allo scopo di svolgere una assistenza preventiva e ambulatoriale a favore dei giovani e dei meno abbienti; che un programma del genere puo' essere affrontato solo con il fiorire di una Scuola a fianco di una cattedra di ruolo; che, pertanto, il Comitato medesimo e' venuto nella determinazione di assumersi l'onere relativo alla istituzione di una cattedra di ruolo, di clinica odontoiatrica nella Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa; Tutto cio' premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pisa sara' istituito un posto di ruolo per la cattedra di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 2
Art. 2. Il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana di Pisa si obbliga di versare, all'Universita' degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana di Pisa, versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 4
Art. 4. La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza 10 novembre 1959 e si riterra' automaticamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica odontoiatrica si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 6
Art. 6. Il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana di Pisa si obbliga in caso di scadenza della convenzione di cui all'art. 5 a corrispondere al titolare della cattedra di clinica odontoiatrica l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettantegli nel caso egli abbia a mantenere il diritto al trattamento medesimo. Per adempiere a tale scopo il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana di Pisa versera' annualmente all'Universita' degli studi, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, una somma pari al 20% sugli assegni di attivita' di servizio per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita'.
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Pisa si obbliga, in esecuzione agli articoli sopracitati, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di clinica odontoiatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal secondo comma del precedente art. 6 e per gli effetti ivi indicati.
Istituzione posto professore di ruolo cattedra di clinica odontoiatrica - art. 8
Art. 8. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). E' richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui sei pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to Castello Quaratesi n.n. F.to Enrico Avanzi n.n. F.to Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante Registrato a Pisa il 29 ottobre 1959, al n. 847, vol. 225, mod. I, esatte lire gratis. Pisa, addi' 30 ottobre 1959 Il direttore amministrativo ed ufficiale rogant e. F.to Carlo Alberto PETRAGLIA.
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