LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5
Le Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purchè, alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni: 1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa; 2) abbiano compiuto il 55° anno di età; 3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo; 4) siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.
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