LEGGE 15 gennaio 1960, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I professori di ruolo speciale transitorio che, allo atto della entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano compiuto il prescritto periodo di prova per il posto occupato, possono chiedere, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari, l'applicazione delle disposizioni della citata legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal compimento del periodo di prova. Qualora essi si trovino in una delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 3 della citata legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, saranno dispensati dall'esame - colloquio e collocati nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio ordinario cui aspirano dal 1 ottobre successivo al compimento del periodo di prova.
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