LEGGE 31 gennaio 1960, n. 32
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione. Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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