LEGGE 31 gennaio 1960, n. 38
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nell'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma: "Tale premio non si corrisponde: a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario; b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di "insufficiente"; c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre". Nello stesso art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il quart'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - SPATARO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.