LEGGE 2 febbraio 1960, n. 40
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il limite massimo dell'aliquota di imposta stabilito per la Camera di commercio industria ed agricoltura di Venezia dall'art. 1 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, viene elevato a lire 1,075 per cento, per il periodo di 35 anni dal 1 gennaio 1959. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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