DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. 52
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 15, 19, 21, 24, 27, 29 gennaio, 2, 16, 17 febbraio, 2, 23 marzo, 16 giugno e 1, 2, 16 luglio 1958, con le quali la rispettiva maggioranza qualificata dei contribuenti delle frazioni Voghiera, Voghenza, Gualdo, Docentola e Montesanto del comune di Portomaggiore (Ferrara) ha chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Voghiera e con la denominazione di "Voghiera";
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Portomaggiore in data 21 gennaio 1959, n. 36, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 18 marzo e 31 luglio 1959, numeri 74 e 252, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 ottobre 1959, n. 1708;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Le frazioni Voghiera, Voghenza, Gualdo, Docentola e Montesanto sono distaccate dal comune di Portomaggiore (Ferrara) e costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Voghiera, con la denominazione di "Voghiera" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Portomaggiore ed il costituito comune di Voghiera, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Portomaggiore. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Portomaggiore, che sara' inquadrato negli organici del comune di Voghiera, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
GRONCHI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 85. - VILLA
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