DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 15, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869;
Visto l'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 8 gennaio 1959, n. 14;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, e stabilita in ragione dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile.
Art. 2
L'applicazione del contributo di cui trattasi, nella misura indicata nel precedente articolo, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI TAMBRONI Visto il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 87. - VILLA
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