LEGGE 3 gennaio 1960, n. 102

Type Legge
Publication 1960-01-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 32 dello statuto stesso.

Art. 3

All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli numeri 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Statuto-art. 1

Statuto della Scuola europea I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, debitamente rappresentati da Sig. Raoul DOOREMAN, incaricato d'affari a. i. del Belgio a Lussemburgo, e Sig. Julien KUYPERS, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario; Conte Karl von SPRETI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale di Germania a Lussemburgo; Sig. Pierre-Alfred SAFFROY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo; Sig. Antonio VENTURINI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo; Sig. Joseph BECH, Presidente del Governo e Ministro degli affari esteri del Granducato del Lussemburgo, e Sig. Pierre FRIEDEN, Ministro dell'educazione nazionale del Granducato del Lussemburgo; Sig. Adriaan Hendrik PHILIPSE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo; Considerando che la presenza, nella sede provvisoria della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, di figli di funzionari provenienti dagli Stati membri ha reso necessario organizzare l'insegnamento nelle lingue materne degli interessati; Considerando che, su iniziativa dell'Associazione a fini educativi e familiari dei funzionari della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e' stata istituita una Scuola elementare con l'accordo del Governo lussemburghese e l'appoggio materiale e morale delle Istituzioni della Comunita'; Considerando che, in seguito, il ciclo degli studi e stato progressivamente esteso all'insegnamento medio grazie alla cooperazione fra i sei Stati fondatori della Comunita', e la Comunita' stessa; Considerando il pieno successo di questo esperimento diretto ad educare in comune fanciulli di nazionalita' diverse conformemente ad un programma di studi che rispecchia nel modo piu' ampio possibile gli aspetti comuni delle tradizioni educative nazionali e le varie culture che insieme formano la civilta' europea; Considerando inoltre l'interesse culturale degli Stati partecipanti nel proseguire e consolidare un'opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima; Considerando pertanto altamente auspicabile accordare a tale Scuola uno statuto definitivo e riconoscerne l'insegnamento col sancire la validita' dei diplomi e dei certificati che la Scuola stessa rilascera'; Hanno convenuto e deciso le disposizioni seguenti: Art. 1. Presso la sede della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' creato un istituto d'insegnamento e di educazione chiamato "Scuola europea", denominata qui di seguito Scuola.

Statuto-art. 2

Art. 2. Sono ammessi a frequentare la Scuola i figli dei cittadini delle Parti contraenti. Gli alunni di altre nazionalita' possono ottenere l'iscrizione secondo le norme stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'art. 8.

Statuto-art. 3

Art. 3. L'insegnamento impartito nella Scuola comprende l'intero corso degli studi fino al termine degli studi medi. Esso comprende: 1) un ciclo elementare di 5 anni di insegnamento; 2) un ciclo medio di 7 anni di insegnamento. Gli allievi che non abbiano raggiunto l'eta' prescritta per l'ammissione al ciclo elementare sono accolti nel giardino d'infanzia, conformemente alle norme del regolamento generale della Scuola. Per gli alunni che abbiano seguito i corsi della Scuola fino all'eta' stabilita nel loro Paese per la frequenza scolastica obbligatoria, tale obbligo sara' considerato adempiuto.

Statuto-art. 4

Art. 4. L'organizzazione didattica della Scuola si basa sui seguenti principi: 1) l'insegnamento di base, quale sara' stabilito dal Consiglio superiore, sara' impartito nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti 2) in tutte le sezioni linguistiche, l'insegnamento e' impartito secondo programmi ed orari unificati; 3) allo scopo di favorire l'unita' della Scuola, una migliore intesa e gli scambi culturali fra gli allievi delle varie sezioni linguistiche, per alcune materie le lezioni sono tenute in comune a piu' classi dello stesso livello; 4) a tal fine si avra' particolare cura di fornire agli allievi una conoscenza approfondita delle lingue moderne; 5) nell'educazione e nell'insegnamento saranno rispettate la liberta' di coscienza e di opinione.

Statuto-art. 5

Art. 5. 1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola nonche' i diplomi e certificati di studi hanno valore nel territorio delle Parti contraenti conformemente a una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'art. 8, con riserva, del benestare degli organi nazionali competenti. 2. Al termine degli studi medi, gli allievi della Scuola possono sostenere gli esami di licenza liceale europea, le cui modalita' sono stabilite da un Accordo particolare che sara' allegato al presente statuto. I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola: a) godono nei loro Paesi rispettivi di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato al termine degli studi medi nei Paesi stessi; b) possono chiedere l'ammissione in qualsiasi Universita' esistente nel territorio delle Parti contraenti, a parita' di diritti con gli studenti nazionali forniti di titoli di studio equivalenti. Nell'applicazione della presente Convenzione, per "Universita'" si intendono: a) le Universita'; b) gli Istituti cui e' riconosciuto carattere analogo a quello delle Universita' dalla Parte contraente nel cui territorio essi hanno sede.

Statuto-art. 6

Art. 6. La Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalita' giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e puo' stare in giudizio; puo' acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue finalita'.

Statuto-art. 7

Art. 7. Gli organi della Scuola sono: 1) il Consiglio superiore; 2) i Consigli d'ispezione; 3) il Consiglio d'amministrazione; 4) il direttore.

Statuto-art. 8

Art. 8. Il Consiglio superiore e' costituito dai Ministri di ciascuna delle Parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero. (1) Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno. I Ministri possono farsi rappresentare alla riunione. Il Consiglio superiore elegge fra i suoi membri il proprio presidente per un anno. ------------- (1) Per la Repubblica federale di Germania sono competenti il Ministro degli affari esteri ed il presidente della Conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione.

Statuto-art. 9

Art. 9. Il Consiglio superiore e' incaricato dell'applicazione della presente Convenzione; a tal fine esso dispone dei poteri necessari in materia didattica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio fissa di comune accordo il regolamento generale della Scuola.

Statuto-art. 10

Art. 10. In materia didattica e finanziaria, le decisioni del Consiglio superiore sono adottate all'unanimita' delle l'arti rappresentate; in materia amministrativa a maggioranza di due terzi. In tutte le votazioni ciascuna delle Parti contraenti rappresentate dispone di un voto.

Statuto-art. 11

Art. 11. In materia didattica, il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione in particolare: 1) su proposta del Consiglio d'ispezione competente, fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e impartisce direttive generali per la scelta dei metodi; 2) provvede al controllo dell'insegnamento da parte dei Consigli d'ispezione; 3) fissa l'eta' prescritta per l'ammissione ai vari cicli d'insegnamento; definisce le norme per il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo medio e, al fine di consentire loro in qualsiasi momento di proseguire gli studi nelle scuole nazionali: statuisce le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti alla Scuola; 4) organizza gli esami destinati a sanzionare il lavoro compiuto nella Scuola, ne fissa il regolamento, costituisce le Commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi; fissa le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operanti le norme dell'art. 5; adotta la tabella di equivalenze prevista dal citato articolo.

Statuto-art. 12

Art. 12. In materia amministrativa, il Consiglio superiore: 1) nomina ogni anno nel Consiglio d'amministrazione previsto dall'art. 20 il suo rappresentante, il quale: a) assicura i rapporti con le Parti contraenti nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione del Consiglio superiore; b) controlla l'applicazione delle decisioni del Consiglio superiore; c) rappresenta legalmente la Scuola; d) presiede il Consiglio d'amministrazione; 2) nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato giuridico; 3) determina ogni anno, su proposta dei Consigli d'ispezione, le necessita' di personale e regola con i Governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel Paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero; 4) stabilisce, all'unanimita', su proposta dei Consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante.

Statuto-art. 13

Art. 13. In materia di bilancio, il Consiglio superiore: 1) approva il bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola predisposto dal Consiglio di amministrazione; 2) provvede con deliberazione unanime all'equa ripartizione degli oneri fra tutte le Parti contraenti; 3) approva il rendiconto annuale presentato dal Consiglio d'amministrazione.

Statuto-art. 14

Art. 14. Il Consiglio superiore stabilisce il suo regolamento interno.

Statuto-art. 15

Art. 15. Nella Scuola sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per il giardino d'infanzia ed il ciclo elementare, l'altro per il ciclo medio.

Statuto-art. 16

Art. 16. Ciascuna delle Parti contraenti e' rappresentata nell'uno e nell'altro Consiglio da un membro, che viene designato dal Consiglio superiore su proposta della Parte interessata.

Statuto-art. 17

Art. 17. Nel corso di riunioni periodiche nei Consigli, gli ispettori: 1) confrontano le loro osservazioni in ordine al livello raggiunto dagli studi ed alla efficienza dei metodi didattici; 2) impartiscono al direttore ed al corpo insegnante le direttive speciali stabilite in esito alle loro ispezioni; 3) sottopongono al Consiglio superiore le proposte previste dagli articoli 11 e 12, ed eventualmente altre proposte tendenti alla revisione dei programmi e alla organizzazione degli studi; 4) deliberano su proposta del direttore, al termine dell'anno scolastico, sull'ammissione degli allievi alla classe superiore.

Statuto-art. 18

Art. 18. Ogni ispettore puo' al tempo stesso essere incaricato dagli organi nazionali competenti e per il ciclo di studi di sua competenza, dell'assistenza didattica dei professori provenienti dalla sua stessa amministrazione. Egli assiste nel suo incarico qualsiasi persona qualificata, in base alla sua legislazione nazionale, per ispezionare e consigliare il personale da lui dipendente.

Statuto-art. 19

Art. 19. Le norme per il funzionamento dei Consigli d'ispezione sono stabilite dal Consiglio superiore.

Statuto-art. 20

Art. 20. Il Consiglio d'amministrazione previsto all'art. 7 comprende sei membri, fatta salva la deroga di cui all'art. 27: 1) il rappresentante del Consiglio superiore, presidente; 2) il direttore della Scuola; 3) due membri scelti dal Consiglio superiore su due liste contenenti almeno due nomi ciascuna e presentate l'una dal corpo insegnante del ciclo medio e l'altra dal corpo insegnante del ciclo elementare e del giardino d'infanzia riuniti; 4) due rappresentanti dell'Associazione dei genitori degli allievi, la cui designazione dovra' essere approvata dal Consiglio superiore. In casi eccezionali il presidente puo' sospendere la esecuzione di una decisione del Consiglio d'amministrazione e riferirne con procedura d'urgenza al Consiglio superiore che adottera' i necessari provvedimenti.

Statuto-art. 21

Art. 21. Il consiglio d'amministrazione: 1) prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale; 2) gestisce i beni ed averi della Scuola; 3) ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e morali piu' favorevoli; 4) assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.

Statuto-art. 22

Art. 22. Il direttore esercita le sue funzioni nel quadro del regolamento di cui all'art. 9, e delle disposizioni dell'art. 23. Gli e' specificamente affidato l'incarico di: 1) coordinare gli studi; a tale scopo egli riunisce e presiede i Consigli dei professori secondo le modalita' che saranno stabilite dal regolamento generale; 2) rendere operanti le direttive del Consiglio superiore e dei Consigli d'ispezione in materia didattica ed amministrativa; 3) amministrare il personale della Scuola; 4) dare esecuzione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.

Statuto-art. 23

Art. 23. Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per assumere la direzione di un istituto d'insegnamento il cui diploma finale e' valido per l'iscrizione all'Universita'. Egli risponde del suo operato al Consiglio superiore.

Statuto-art. 24

Art. 24. Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo: 1) di far conoscere alle autorita' scolastiche i desideri dei genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola; 2) di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attivita' parascolastiche. L'Associazione che sara' stata riconosciuta, verra' periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.

Statuto-art. 25

Art. 25. L'esercizio finanziario della Scuola va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Statuto-art. 26

Art. 26. Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola e' alimentato mediante: 1) i contributi versati dalle Parti contraenti in base alla ripartizione degli oneri stabilita dal Consiglio superiore; 2) le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha concluso degli accordi; 3) le donazioni ed i lasciti accettati dal Consiglio superiore; 4) le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore.

Statuto-art. 27

Art. 27. Il Consiglio superiore puo' negoziare con la Comunita' europea dei carbone e dell'acciaio, qualsiasi accordo in merito alla Scuola. In tal caso, alla Comunita' spettera' un seggio nel Consiglio superiore nonche' nel Consiglio d'amministrazione, e il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, sara' portato a 7.

Statuto-art. 28

Art. 28. Il Consiglio superiore puo' negoziare con il Governo dello Stato in cui ha sede la Scuola qualsiasi accordo complementare allo scopo di garantire alla Scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento.

Statuto-art. 29

Art. 29. All'atto della firma del presente statuto, il Governo lussemburghese potra' formulare riserve attinenti alla sua qualita' di Governo del Paese dove ha sede la Scuola e alla propria legislazione scolastica.

Statuto-art. 30

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