DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 114
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Remanzacco in data 15 febbraio 1958, n. 5/950, e del Consiglio comunale di Pradamano in data 7 marzo 1958, n. 4/58, con le quali e' stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 18 ottobre 1958, n. 14192/21, con la quale e' stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 novembre 1959, n. 1863;
Visti gli articoli 32 capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Il confine fra i comuni di Remanzacco e di Pradamano, in provincia di Udine, e' rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto della provincia di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' fra i comuni di Remanzacco e di Pradamano.
GRONCHI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 11. - VILLA
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