DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 122
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita', di Urbino;
Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la richiesta del Rettore dell'Universita' di Urbino intesa ad ottenere l'istituzione presso l'Universita' libera di una nuova Facolta' di economia e commercio, in aggiunta alle Facolta' universitarie esistenti, con sede distaccata nella citta' di Ancona;
Veduta la convenzione stipulata fra l'Universita' di Urbino e gli Enti locali e provinciali di Ancona per il finanziamento e il mantenimento dell'istituenda Facolta' di economia e commercio, nonche' le delibere delle competenti autorita' accademiche;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 30 ottobre 1959;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere alla istituzione della suddetta Facolta' dato che essa gia', esiste di fatto nella citta' di Ancona ed e' frequentata ormai da centinaia di studenti;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata, la convenzione stipulata tra l'Universita' di Urbino e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il finanziamento ed il mantenimento della Facolta', di economia e commercio presso l'Universita' di Urbino con sede distaccata in Ancona.
Art. 2
E' istituita dall'anno scolastico 1960-1961 la Facolta' di economia e commercio presso l'Universita' di Urbino con sede distaccata nella citta' di Ancona.
Art. 3
Le norme statutarie concernenti l'ordinamento della, nuova Facolta' sono approvate nel testo annesso al presente decreto vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.
GRONCHI MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 37. - VILLA
Modifiche
Modifiche allo statuto della libera Universita' di Urbino in relazione alla istituzione della Facolta' di economia e commercio. CAPO I COSTITUZIONE DELLA UNIVERSITA' Art. 1. - Dopo il n. 1, aggiungere: 2. Facolta di economia e commercio. CAPO III ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI SEZIONE I. - Norme generali Art. 12. - Dopo il comma primo "La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza", aggiungere il seguente comma secondo: La Facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio. Dopo la Sezione II aggiungere con il conseguente spostamento della numerazione delle sezioni e degli articoli successivi la seguente: SEZIONE III - Norme speciali per la Facolta di economia e commercio. Art. 18. - La Facolta' di economia e commercio rilascia la laurea di cui al precedente art. 12. Art. 19. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio 6 di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Insegnamenti fondamentali; 1. Istituzioni di diritto privato; 2. Istituzioni di diritto pubblico; 3. Diritto commerciale (biennale); 4. Matematica generale; 5. Matematica finanziaria (biennale); 6. Statistica (biennale); 7. Economia politica (biennale); 8. Diritto del lavoro; 9. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 10. Economia e politica agraria; 11. Politica economica e finanziaria; 12. Storia economia; 13. Geografia economica (biennale); 14. Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15. Tecnica bancaria e professionale; 16. Tecnica industriale e commerciale; 17. Merceologia; 18. Lingua francese o spagnola (triennale); 19. Lingua inglese o tedesca (triennale). Insegnamenti complementari: 1. Diritto della navigazione; 2. Diritto industriale; 3. Diritto amministrativo; 4. Diritto processuale civile; 5. Diritto internazionale; 6. Demografia; 7. Legislazione bancaria; 8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione; 9. Economia dei trasporti; 10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione: 11. Tecnica del commercio internazionale; 12. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli; 13. Storia delle esplorazioni geografiche; 14. Lingua araba; 15. Lingua albanese; 16. Lingua ungherese; 17. Lingua russa; 18. Lingua ceco-slovacca; 19. Lingua serbo-croata; 20. Economia montana e forestale. Gli insegnamenti di "diritto commerciale "e di "geografia economica "comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari. CAPO VII DEGLI STUDENTI - DELLE TASSE - DEGLI ESAMI Dopo l'art. 67, aggiungere il seguente: Art. 68. - L'esame di laurea in economia e commercio consiste: a) nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dallo studente in una delle materie fondamentali nelle quali ha dato saggio negli esami di profitto; b) nella discussione della dissertazione; c) nello svolgimento orale di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate nella Facolta' esclusa quella cui si riferisce la dissertazione. Variazioni da apportare alle tabelle allegate allo statuto della Universita' di Urbino TABELLA A RUOLO DEI PROFESSORI Dopo il n. 1, Facolta di giurisprudenza, aggiungere: 2. Facolta di economia e commercio professori di ruolo........................................... n. 6 TABELLA B RUOLO DEL PERSONALE ASSISTENTE Dopo il n. 1, Facolta di giurisprudenza, aggiungere: 2. Facolta di economia e commercio assistente di ruolo........................................... n. 1 TABELLA C RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E BIBLIOTECA Carriera del personale direttivo a) Amministrazione, aggiungere: Coeff. 271 - Consigliere di 2ª classe _ Coeff. 229 - Consigliere di 3ª classe > aggiungere 1 posto _ Carriera del personale esecutivo Coeff. 180 - Applicato _ Coeff. 157 - Applicato aggiunto > aggiungere 2 posti _ TABELLA E RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO Coeff. 151 - Bidello universitario - aggiungere 2 posti Visto, il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 1
Repertorio n. 11230 Raccolta n. 755 Istituzione di Facolta' universitaria convenzionata REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessanta il giorno sedici del mese di febbraio (16 febbraio 1960), in Ancona, nella Residenza municipale in piazza XXIV Maggio n. 1, avanti a me, dottor Giacomo Scavizzi, notaio residente in Ancona, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Ancona, si sono personalmente costituiti i signori: 1) Angelini dott. Francesco, cavaliere del lavoro, nato a Rotella (Ascoli Piceno) il trenta novembre milleottocentottantasette, industriale, domiciliato per la carica in Ancona presso la Residenza municipale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire, in qualita' di presidente protempore, in rappresentanza del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, ente morale costituito con decreto del Prefetto di Ancona in data 18 dicembre 1959, numero 41824/Div. II, a cio' autorizzato con deliberazione del Consiglio direttivo in data odierna, repertorio n. 11230/755 ai miei rogiti; 2) BO prof. Carlo, nato a Sestri Levante (Genova) il venticinque gennaio millenovecentoundici, e domiciliato per la carica in Urbino presso la libera Universita' degli studi, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella espressa qualifica di Magnifico rettore pro-tempore, in rappresentanza della libera Universita' degli studi di Urbino, a cio' autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' suddetta in data 3 settembre 1959, persone della cui identita' personale, capacita' giuridica, qualifiche e poteri sono io notaio personalmente certo. I medesimi, previa espressa rinunzia, con il mio consenso e d'accordo tra loro, all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale: Premesso: che con decreto del Prefetto di Ancona in data 18 dicembre 1959, n. 41824/Div. II, e' stato costituito un Consorzio per il potenziamento degli studi universitari con sede in Ancona presso l'Amministrazione comunale avente lo scopo principale di conseguire la istituzione di una Facolta' di economia e commercio in Ancona; che, per l'immediato raggiungimento del fine predetto, e' stata ravvisata la opportunita' di istituire in Ancona una Facolta' di economia e commercio come Facolta' distaccata dalla libera Universita' degli studi di Urbino; che la libera Universita' degli studi di Urbino ha adottato per la istituzione della anzidetta Facolta' di economia e commercio le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del Senato accademico in data 25 agosto 1959 e con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 settembre 1959, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione unitamente allo statuto del citato Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona come atti preliminari e presupposti della presente convenzione; tutto cio' premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del dispositivo che segue, gli enti come innanzi rappresentati convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La libera Universita' degli studi di Urbino, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istituzione, nei modi e forme di legge, istituisce la Facolta' di economia e commercio con sede distaccata ad Ancona.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 2
Art. 2. La Facolta' anzidetta funzionera' in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-21;1592), e sara' disciplinata dalle norme del Regolamento generale universitario dalle disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario approvato con [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652), e integrato, con le successive modificazioni, dal Regolamento generale sugli studenti approvato con [regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269) e integrato con le successive modificazioni, e dallo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 3
Art. 3. La Facolta' di economia e commercio funzionera' con personale alle dipendenze della libera Universita' degli studi di Urbino, sia esso personale assistente, tecnico, di amministrazione o subalterno, secondo gli organici previsti dalle modifiche allo statuto della Universita' stessa.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Urbino consente che le proprie attrezzature ed in particolare i propri istituti scientifici vengano utilizzati gratuitamente, ove occorra, per le attivita' e le iniziative della Facolta' di economia e commercio.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 5
Art. 5. Tutte le spese necessarie al funzionamento della Facolta' di economia e commercio, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'universita' degli studi di Urbino, in conseguenza dell'istituzione della Facolta' medesima, e successive eventuali integrazioni, saranno a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari, il quale versera' alla libera Universita' degli studi di Urbino l'ammontare relativo al bilancio di cui al successivo art. 7 in due rate scadenti il 1 novembre e il 1 marzo di ogni anno.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 6
Art. 6. Il Consorzio assume, indipendentemente dal proprio contributo, l'onere di fornire locali, luce e riscaldamento per il funzionamento della Facolta' per tutta la durata della presente convenzione o quanto meno fino a quando il Consorzio non abbia provveduto alla costruzione di un apposito complesso edilizio universitario assumendone anche l'onere di gestione. Il comune di Ancona e la Camera di commercio di Ancona si impegnano, altresi', a concedere il piu' ampio uso delle rispettive biblioteche per le necessita' della Facolta'.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 7
Art. 7. La libera Universita' degli studi di Urbino terra' gestione separata in seno al proprio bilancio per la istituenda Facolta' di economia e commercio e sottoporra' ogni anno entro il 30 settembre all'approvazione del Consorzio, per quanto di competenza di quest'ultimo, i relativi bilanci preventivi e conti consuntivi.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 8
Art. 8. Il Consorzio sara' rappresentato nel Consiglio di amministrazione della libera Universita' degli studi di Urbino a norma di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-21;1592), e successive modificazioni.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 9
Art. 9. La presente convenzione, salvo gravi e imprevisti fatti nuovi (non contemplati nell'articolo seguente), sulla validita' dei quali dovra' inappellabilmente pronunciarsi il Ministero della pubblica istruzione, ha la durata di trenta anni e potra' essere rinnovata a meno che non intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 10
Art. 10. Per la durata della presente convenzione il Consorzio potra' operare per ottenere la istituzione in Ancona di altre Facolta' universitarie o di corsi di laurea, purche' la richiesta non verta su Facolta' universitarie e corsi di laurea funzionanti alla data della presente convenzione presso la libera Universita' degli studi di Urbino. Qualora per la istituzione di tali Facolta' o corsi di laurea il Consorzio voglia appoggiarsi, come per la Facolta' di economia e commercio, a Universita' gia' esistenti, dovra' essere interpellata con priorita' assoluta la Universita' di Urbino la quale, a parita' di condizioni, sara' preferita.
Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata - Art. 11
Art. 11. Al cessare della presente convenzione tutto il materiale didattico e scientifico e quanto altro comunque acquisito o acquistato con i mezzi a disposizione del Consorzio per il funzionamento della Facolta', rimarra' di proprieta' del Consorzio stesso. Viceversa restera' di proprieta' della libera Universita' degli studi di Urbino quanto da essa sia stato messo a disposizione della detta Facolta'. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto interamente di mia mano in sette pagine e parte dell'ottava di tre fogli e da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla manifestatami loro volonta' e con me firmato in ogni foglio. Francesco Angelini Carlo Bo Giacomo Scavizzi, notaio Ufficio del registro di Ancona - Registrato il 17 febbraio 1960 al n. 3070, vol. 176 Atti pubblici. Esatte L. 210. Il direttore: Gentili Copia conforme all'originale, scritta in sei pagine e parte della settima di due fogli, muniti delle firme prescritte. Ancona, 17 febbraio 1960 F.to Giacomo Scavizzi, notaio (Timbro del notaio Giacomo Scavizzi di Ancona) Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MEDICI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.