LEGGE 3 marzo 1960, n. 185
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente: "L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma: a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse; b) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento; c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe". Con effetto dal 1 luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente: "L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo: a) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile; b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; c) non compete per le pensioni pagabili all'estero".
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