DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 191
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 94. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la Clinica medica generale e con un numero massimo di trentasei iscritti fra i tre anni di corso".
Dopo l'art. 128 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia.
Scuola di specializzazione in anestesiologia
Art. 129. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in anestesiologia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Art. 130. - La durata dei corsi e' di due anni.
Art. 131. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per ogni anno. Qualora il numero delle domande d'iscrizione al primo corso sia superiore a cinque, la accettazione verra' fatta, in base al concorso interno per esami.
Art. 132. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno, inoltre, l'obbligo di frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attivita' pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso.
Art. 133. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente.
Art. 134. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) Anatomia applicata alla anestesia;
2) Fisiologia e biochimica;
3) Farmacologia;
4) Fisica;
5) Nozioni di patologia e terapia medica;
6) Anestesia clinica generale (biennale);
7) Anestesia sulle specialita' chirurgiche;
8) Trattamento pre, intra e postoperatorio.
Art. 135. - La ripartizione degli insegnamenti nei due anni di corso e' la seguente:
I anno:
Anatomia applicata alla anestesia;
Fisiologia e biochimica;
Farmacologia;
Fisica;
Nozioni di patologia e terapia medica;
Anestesia clinica generale (biennale).
II anno:
Anestesia clinica generale (biennale);
Anestesia nelle specialita' chirurgiche;
Trattamento pre, intra e postoperatorio.
Art. 136. - L'ordine degli esami e' il seguente:
al termine del primo anno:
Anatomia applicata all'anestesia;
Fisiologia e biochimica;
Farmacologia;
Fisica;
Nozioni di patologia e terapia medica;
al termine del secondo anno:
Anestesia clinica generale;
Anestesia nelle specialita' chirurgiche;
Trattamento pre, intra, e postoperatorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 99. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 94. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la Clinica medica generale e con un numero massimo di trentasei iscritti fra i tre anni di corso". Dopo l'art. 128 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 129. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in anestesiologia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. Art. 130. - La durata dei corsi e' di due anni. Art. 131. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per ogni anno. Qualora il numero delle domande d'iscrizione al primo corso sia superiore a cinque, la accettazione verra' fatta, in base al concorso interno per esami. Art. 132. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno, inoltre, l'obbligo di frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attivita' pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso. Art. 133. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente. Art. 134. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Anatomia applicata alla anestesia; 2) Fisiologia e biochimica; 3) Farmacologia; 4) Fisica; 5) Nozioni di patologia e terapia medica; 6) Anestesia clinica generale (biennale); 7) Anestesia sulle specialita' chirurgiche; 8) Trattamento pre, intra e postoperatorio. Art. 135. - La ripartizione degli insegnamenti nei due anni di corso e' la seguente: I anno: Anatomia applicata alla anestesia; Fisiologia e biochimica; Farmacologia; Fisica; Nozioni di patologia e terapia medica; Anestesia clinica generale (biennale). II anno: Anestesia clinica generale (biennale); Anestesia nelle specialita' chirurgiche; Trattamento pre, intra e postoperatorio. Art. 136. - L'ordine degli esami e' il seguente: al termine del primo anno: Anatomia applicata all'anestesia; Fisiologia e biochimica; Farmacologia; Fisica; Nozioni di patologia e terapia medica; al termine del secondo anno: Anestesia clinica generale; Anestesia nelle specialita' chirurgiche; Trattamento pre, intra, e postoperatorio.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 99. - VILLA
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