DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 272
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 84, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria annessa alla Facolta' di medicina veterinaria.
Scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria
Art. 85. - E' istituita presso la Facolta' di medicina veterinaria una scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria per il conferimento del diploma di specialista a norma dell'[art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art178).
Art. 86. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria.
Art. 87. - Il direttore della scuola e' il professore di ruolo di Parassitologia oppure di Patologia generale e Anatomia patologica della Facolta', ed in sua assenza, un professore di ruolo designato dal Consiglio di Facolta'.
Art. 88. - Gli insegnanti della, scuola sono scelti dal direttore della scuola stessa fra i professori di ruolo e non di ruolo, liberi docenti, aiuti ed assistenti della Facolta' e tra persone di particolare competenza nella disciplina anche se non appartenenti alla Facolta'.
Art. 89. - Il Consiglio direttivo della scuola e' composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento ed e' presieduto dal direttore della scuola.
Art. 90. - Il direttore stabilisce l'ordinamento, l'indirizzo degli studi ed il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento.
Art. 91. - Il direttore stabilisce annualmente se, il corso dovra' effettuarsi o meno in base al numero degli iscritti e, valutati i titoli, scegliera' gli allievi nel caso che il numero delle domande superi quello prefissato che e' di venticinque per anno.
Art. 92. - Le Commissioni di esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia, dal direttore della scuola e da un docente della scuola medesima.
Art. 93. - La Commissione per gli esami di diploma e' costituita da sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola ed e' nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola che la presiede.
Art. 94. - Il diploma di "specialista" e' rilasciato dal rettore e firmato inoltre dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Universita'.
Art. 95. - La scuola ha la durata di due anni.
Art. 96. - Le materie d'insegnamento tutte obbligatorie, sono le seguenti:
1° anno:
1) Parassitologia (Elmintologia);
2) Esercitazioni e tecnica parassitologica;
3) Immunologia e sierologia parassitologica;
4) Climatologia, metereologia e terreno in parassitologia;
5) Anatomia patologica ed istopatologia delle malattie parassitarie;
6) Clinica, terapia e profilassi delle malattie parassitarie;
2° anno:
1) Parassitologia (Protozoologia ed entomologia);
2) Esercitazioni e tecnica parassitologica;
3) Anatomia patologica ed istopatologia delle malattie parassitarie;
4) Clinica, terapia e profilassi delle malattie parassitarie;
5) Zoonosi parassitarie.
Art. 97. - Non sono ammessi agli esami di profitto gli iscritti che hanno un numero di assenze superiori al quinto delle lezioni e delle esercitazioni separatamente considerate.
Durante il corso gli iscritti sono obbligati, pertanto, a frequentare le lezioni e a partecipare alle esercitazioni di laboratorio, di clinica, ecc.
Art. 98. - L'ammissione al secondo anno e' subordinata all'approvazione di tutti gli esami delle materie del primo anno.
Alla fine del secondo anno il candidato deve superare gli esami di tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso ed una prova pratica prima di venir ammesso a sostenere la discussione su una dissertazione scritta.
Art. 99. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le tasse e le soprattasse nella misura pari a quella stabilita per gli iscritti alla Facolta' di medicina veterinaria.
Art. 100. - La misura dei contributi (contributo integrativo, contributi di laboratori, contributo di specializzazione, contributi vari) e' fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del direttore della scuola sentito il parere del Consiglio direttivo della scuola stessa.
I contributi sono riservati integralmente per il funzionamento della scuola cosi' come qualunque somma venisse erogata con detto scopo da enti o da privati.
La tassa di diploma e' fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto; il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 175. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 84, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria annessa alla Facolta' di medicina veterinaria. Scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria Art. 85. - E' istituita presso la Facolta' di medicina veterinaria una scuola di perfezionamento in Parassitologia veterinaria per il conferimento del diploma di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 86. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in Medicina veterinaria. Art. 87. - Il direttore della scuola e' il professore di ruolo di Parassitologia oppure di Patologia generale e Anatomia patologica della Facolta', ed in sua assenza, un professore di ruolo designato dal Consiglio di Facolta'. Art. 88. - Gli insegnanti della, scuola sono scelti dal direttore della scuola stessa fra i professori di ruolo e non di ruolo, liberi docenti, aiuti ed assistenti della Facolta' e tra persone di particolare competenza nella disciplina anche se non appartenenti alla Facolta'. Art. 89. - Il Consiglio direttivo della scuola e' composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento ed e' presieduto dal direttore della scuola. Art. 90. - Il direttore stabilisce l'ordinamento, l'indirizzo degli studi ed il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento. Art. 91. - Il direttore stabilisce annualmente se, il corso dovra' effettuarsi o meno in base al numero degli iscritti e, valutati i titoli, scegliera' gli allievi nel caso che il numero delle domande superi quello prefissato che e' di venticinque per anno. Art. 92. - Le Commissioni di esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia, dal direttore della scuola e da un docente della scuola medesima. Art. 93. - La Commissione per gli esami di diploma e' costituita da sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola ed e' nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola che la presiede. Art. 94. - Il diploma di "specialista" e' rilasciato dal rettore e firmato inoltre dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Universita'. Art. 95. - La scuola ha la durata di due anni. Art. 96. - Le materie d'insegnamento tutte obbligatorie, sono le seguenti: 1° anno: 1) Parassitologia (Elmintologia); 2) Esercitazioni e tecnica parassitologica; 3) Immunologia e sierologia parassitologica; 4) Climatologia, metereologia e terreno in parassitologia; 5) Anatomia patologica ed istopatologia delle malattie parassitarie; 6) Clinica, terapia e profilassi delle malattie parassitarie; 2° anno: 1) Parassitologia (Protozoologia ed entomologia); 2) Esercitazioni e tecnica parassitologica; 3) Anatomia patologica ed istopatologia delle malattie parassitarie; 4) Clinica, terapia e profilassi delle malattie parassitarie; 5) Zoonosi parassitarie. Art. 97. - Non sono ammessi agli esami di profitto gli iscritti che hanno un numero di assenze superiori al quinto delle lezioni e delle esercitazioni separatamente considerate. Durante il corso gli iscritti sono obbligati, pertanto, a frequentare le lezioni e a partecipare alle esercitazioni di laboratorio, di clinica, ecc. Art. 98. - L'ammissione al secondo anno e' subordinata all'approvazione di tutti gli esami delle materie del primo anno. Alla fine del secondo anno il candidato deve superare gli esami di tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso ed una prova pratica prima di venir ammesso a sostenere la discussione su una dissertazione scritta. Art. 99. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le tasse e le soprattasse nella misura pari a quella stabilita per gli iscritti alla Facolta' di medicina veterinaria. Art. 100. - La misura dei contributi (contributo integrativo, contributi di laboratori, contributo di specializzazione, contributi vari) e' fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del direttore della scuola sentito il parere del Consiglio direttivo della scuola stessa. I contributi sono riservati integralmente per il funzionamento della scuola cosi' come qualunque somma venisse erogata con detto scopo da enti o da privati. La tassa di diploma e' fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
GRONCHI MEDICI Visto; il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 175. - VILLA
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