DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1960, n. 294

Type DPR
Publication 1960-03-12
Ultimo aggiornamento 1960-04-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, concernente il temporaneo richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della A.M.;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:

Articolo unico

I contingenti dei sottufficiali di complemento e dei militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti di qualsiasi categoria che nel corso dell'esercizio finanziario 1959-1960 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare per esigenze speciali e per istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, sono elevati rispettivamente a 50 ed a 132.

GRONCHI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 187. - VILLA

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