DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 298
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale e' stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli e ne e' stato approvato lo statuto; Visti il regio decreto 17 marzo 1938, n. 493, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, coi quali e' stato modificato il predetto statuto; Vista la deliberazione, 30 giugno 1958 del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio; Decreta: E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, che sostituisce quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947. L'allegato statuto, composto di 17 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
GRONCHI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 199. - VILLA
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 1
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona Art. 1. L'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, riconosciuto con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, e del quale risultano "aderenti Fondatori" il comune di Verona, la provincia di Verona, la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, l'Ente morale Magazzini generali di Verona, la Banca mutua popolare di Verona e, successivamente come "aderente Benemerito", l'Ente provinciale per il turismo di Verona, ha lo scopo di provvedere all'attuazione delle Fiere internazionali dell'agricoltura e della zootecnia e di altre Manifestazioni fieristiche interessanti i settori agricolo, forestale e zootecnico, nonche' di promuovere ed attuare, anche in partecipazione con altri enti e societa', imprese e servizi collegati con tale attivita'. L'Ente non ha fini di lucro e svolge attivita' di interesse pubblico.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 2
Art. 2. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dall'attivita' netta risultante dall'ultimo bilancio patrimoniale approvato prima del presente statuto; b) dall'eccedenza attiva di ciascun esercizio per la parte destinata in aumento al patrimonio; c) da eventuali contributi, lasciti, legati o donazioni.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 3
Art. 3. Nell'intento di porre a disposizione dell'Ente i mezzi necessari per l'ampliamento dei suoi impianti mobili ed immobili e per lo sviluppo delle sue iniziativa viene allo stesso assegnato un tondo di dotazione mediante il contributo dei seguenti "aderenti Benemeriti": Comune di Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400.000.000 Amministrazione provinciale di Verona . . . . . . . L. 75.000.000 Camera di commercio, industria o agricoltura di Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000.000 Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. . L. 100.000.000 Banca mutua popolare di Verona. . . . . . . . . . . L. 25.000.000 Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 Istituto di credito fondiario delle Venezie . . . . L. 10.000.000 Ente morale Magazzini generali di Verona . . . . . . L. 5.000.000 Ente provinciale per il turismo di Verona . . . . . L. 10.000.000 Previo assenso del Consiglio generale potra' entrare a far parte degli "aderenti" col titolo di "aderente Effettivo", chi contribuisca in avvenire al fondo di dotazione con un importo non inferiore ai 10 milioni. Il versamento delle somme di partecipazione al fondo di dotazione puo' avvenire con conferimento tanto di beni immobili e mobili quanto di denaro. In questo ultimo caso il versamento puo' avvenire in piu' annualita'. Sul fondo di dotazione effettivamente conferito verra' corrisposta: al Comune, alla Amministrazione provinciale e alla Camera di commercio di Verona l'interesse lordo del tre e mezzo per cento; agli altri aderenti Benemeriti ed Effettivi l'interesse lordo dei cinque per cento annuo. Il fondo di dotazione rimarra' a disposizione dell'Ente fino alla sua estinzione, salvo che il Consiglio generale, conforme a quanto e' disposto nel comma seguente, ne deliberi la restituzione totale o parziale. Comunque, fino a che l'Ente autonomo per le fiere di Verona non sia sciolto per una delle cause di cui all'art. 17, gli aderenti Benemeriti o Effettivi, per nessuna ragione e a nessun titolo, potranno chiedere la restituzione totale o parziale dell'importo versato, senza esplicito consenso del Consiglio generale stesso. La restituzione delle somme conferite al fondo di dotazione potra' avvenire anche parzialmente su conforme deliberazione del Consiglio generale, purche' la restituzione avvenga a favore di tutte le quote ed in egual proporzione di quanto effettivamente conferito.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 4
Art. 4. L'Ente provvede alle spese per il proprio funzionamento: a) con le rendite del patrimonio; b) con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attivita'; c) con oblazioni, erogazioni e qualsiasi altra forma di contributo avente simile carattere.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 5
Art. 5. Sono organi di Amministrazione dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) il Comitato esecutivo; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 6
Art. 6. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio. Egli presiede il Consiglio generale ed il Comitato esecutivo, dura in carica per il periodo di tre anni e puo' essere confermato. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facolta' di firmare, quietanzare, ordinare pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal vice-presidente. La carica di presidente e' gratuita.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 7
Art. 7. Il Consiglio generale, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: a) da sette membri, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato; e precisamente uno della Presidenza del Consiglio del Ministri, uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero delle finanze, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero dei trasporti, uno del Ministero del commercio con l'estero; b) dai rappresentanti degli aderenti "Fondatori" e "Benemeriti", e precisamente: 9 designati dal comune di Verona; 2 dall'Amministrazione provinciale di Verona; 2 dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno; 1 ciascuno: dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona; dall'Ente provinciale per il turismo di Verona; dalla Banca mutua popolare di Verona; dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie: dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie; dai Magazzini generali di Verona; c) da un membro in rappresentanza di ciascun "aderente Effettivo" sino al numero di cinque; nel caso che gli "aderenti Effettivi" siano piu' di cinque, detti rappresentanti saranno designati in seguito a referendum indetto dagli "aderenti Effettivi i stessi; d) da sette membri in rappresentanza degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei dirigenti di aziende e dei lavoratori; e) da un membro scelto dal presidente fra una terna indicata dagli espositori della Fiera; f) da un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tecnica e propaganda agraria. I membri di cui alle lettere a), b), c) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni. I membri di cui alla lettera d) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne proposte dalle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale. La terna di cui alla lettera e) viene designata a seguito di referendum cui partecipa almeno un quinto degli espositori che abbiano preso parte ininterrottamente alle ultime cinque fiere. Si intendono designati coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. I consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni. Essi possono essere confermati e prestano l'opera loro gratuitamente. Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente vengono rimborsate le spese di viaggio e soggiorno. In caso di vacanza nei posti di consigliere viene provveduto alla sostituzione con le stesse modalita' prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 8
Art. 8. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive e prende i provvedimenti all'uopo occorrenti; decide l'eventuale partecipazione ad iniziative con altri enti e societa' secondo quanto specificato all'art. 1. Provvede alla nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 10 e del vice-presidente, il quale dovra' essere scelto fra i membri del Consiglio in rappresentanza del comune di Verona. Il vice-presidente presta la sua opera gratuitamente, dura in carica per il periodo di tre anni e puo' essere confermato. Il Consiglio generale delibera il preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi alla approvazione definitiva del Ministero dell'industria e commercio. Il Consiglio viene convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che egli lo ritenga opportuno; il Consiglio deve essere convocato anche se almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza esponendo i motivi della richiesta convocazione. La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 9
Art. 9. Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano effettivamente presenti la meta' piu' uno dei consiglieri in carica; quelle di seconda convocazione qualunque sia il numero del consiglieri presenti. La seconda convocazione deve essere indetta per il giorno successivo alla prima. In sede di Consiglio generale ogni consigliere puo' rappresentare, con regolare delega, soltanto un altro consigliere. Non viene tenuto conto delle deleghe agli effetti del conteggio dei presenti. Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta. Chi presiede accerta la validita' delle adunanze del Consiglio generale, le cui deliberazioni debbono essere fatte risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario e di cui si da' lettura, per l'approvazione, nella successiva riunione del Consiglio generale.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 10
Art. 10. L'ordinaria gestione ed il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie spettano, secondo le direttive del Consiglio generale, ad un Comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice-presidente, e da altri sei membri scelti nel proprio seno dal Consiglio stesso e tra i quali dovranno esservi un rappresentante del Comune ed uno dell'Amministrazione provinciale di Verona. I consiglieri che rappresentano le Amministrazioni dello Stato (art. 7, lettera a) non possono far parte del Comitato esecutivo. I membri del Comitato restano in carica per la durata del Consiglio generale e possono essere confermati. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esso partecipi la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Comitato esecutivo viene convocato su invito del presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-presidente o da altro membro del Comitato esecutivo, appositamente delegato. Il presidente puo' delegare ad altri membri del Comitato esecutivo alcune funzioni di sua spettanza. Il Comitato esecutivo puo' costituire Commissioni e designare una o piu' persone per l'espletamento di incarichi esecutivi relativi all'attivita' dell'Ente. I verbali del Comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi, in loro assenza, li sostituisce. Dei verbali si da lettura, per l'approvazione, nella successiva riunione del Comitato esecutivo.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 11
Art. 11. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e commercio su proposta del presidente ed ha la qualifica di dirigente. Egli cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo, e' capo del personale e, nell'ambito delle direttive del Consiglio generale e del Comitato esecutivo, ha la responsabilita' amministrativa ed organizzativa di tutte le attivita' dell'Ente. Il segretario generale assiste con voto consultivo a tutte le adunanze del Consiglio generale e del Comitato esecutivo e ne redige e firma i verbali. In ogni caso di assenza, e' sostituito da altro funzionario da lui designato con la approvazione del presidente.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 12
Art. 12. Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Ente e' affidato ad un Collegio dei revisori dei conti che ne riferisce al Consiglio generale. Il Collegio dei revisori dei conti ha la facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo di tre anni e viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. E' composto di cinque membri uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno della Prefettura di Verona, uno del comune di Verona e uno della Camera di commercio di Verona. Il Consiglio generale determina preventivamente ad ogni esercizio finanziario le indennita' spettanti ai membri del Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 13
Art. 13. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno successivo. Il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio il preventivo per il nuovo esercizio non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Nel bilancio preventivo deve essere inclusa fra le uscite la somma da corrispondere agli aderenti benemeriti ed effettivi a norma dell'ultimo comma dell'art. 3. Il conto consuntivo deve essere presentato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. I conti consuntivi sono preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione. I conti consuntivi ed il preventivo non appena approvati dal Consiglio generale, ed altresi' le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per piu' di un esercizio sono sottoposti, per la definitiva approvazione, al Ministero dell'industria e del commercio.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 14
Art. 14. Le eccedenze attive di ciascun esercizio, al netto degli interessi corrisposti agli "enti Aderenti", sono devolute per: il 90% a fondo di riserva; il 10% a disposizione del Comitato esecutivo anche per eventuali gratificazioni al personale.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 15
Art. 15. Il servizio di tesoreria dell'Ente e' assunto dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e dalla Banca mutua popolare di Verona.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 16
Art. 16. Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, puo', nel caso di provata impossibilita' di funzionamento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario che nomina con proprio decreto per un periodo non superiore ai sei mesi.
Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona - art. 17
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