DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 344

Type DPR
Publication 1960-03-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 3 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 245. - VILLA

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 1

Repertorio n. 141 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di "Tisiologia" L'anno millenovecentocinquantanove, questo giorno tre del mese di novembre in Roma ed in una sala della Clinica Eugenio Morelli dinanzi a me Albino Arduini, nato a Polesine Parmense (Parma) il 2 luglio 1897, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 10 febbraio 1938, n. 14, reg. 7, e alla presenza dei signori: prof. Antonio Blasi, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi), medico chirurgo e dottor Gian Paolo Usberti, nato a Parma, impiegato; testimoni idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti si sono costituiti i signori: prof. Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Parma, a cio' autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1959 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A; prof. Eugenio Morelli, nato a Teglio (Sondrio) l'8 marzo 1881, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, ed il prof. Giovanni L'Eltore, nato a La Spezia il 22 novembre 1903, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di segretario generale della Federazione predetta, entrambi a cio' autorizzati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in data 19 ottobre 1959, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B: Premesso che l'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Parma, comprende fra gli altri l'insegnamento della "Tisiologia" il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, e' complementare per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia; che a conclusione di precedente corrispondenza intercorsa, il Comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale, nella seduta del giorno 11 giugno 1959, approvata, al fine di dare incremento alla lotta anti-tubercolare, uno schema di convenzione da stipularsi con l'Universita' degli studi di Parma per l'insegnamento della Tisiologia presso l'ospedale sanatoriale di Parma; che successivamente il sig. presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, con sua nota del 2 luglio 1969, ha comunicato al Rettorato della Universita' degli studi di Parma la determinazione del proprio ente di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento della "Tisiologia"; che la Facolta' di medicina, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione con le rispettive deliberazioni in data 13 e 14 luglio 1959 che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante sotto le lettere C, D, A, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare con grato animo l'offerta della Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma, suggerendo nel contempo di unificare la necessaria convenzione con quella in corso di stipulazione con l'istituto nazionale della previdenza sociale per la evidente interdipendenza della medesima mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto Convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma, sara' istituito un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facolta' ai sensi dell'art. 63 comma secondo e dell'art. 100 comma secondo del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della "Tisiologia".

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 2

Art. 2. La Federazione nazionale contro la tubercolosi di Roma si obbliga a versare alla Universita' degli studi di Parma per il mantenimento del posto di professore di ruolo di "Tisiologia" di cui all'art 1, il necessario contributo annuo di lire 3.000.000 (tre milioni) per il periodo di anni 20 consecutivi di cui al successivo arti 6, a decorrere dalla data di nomina del professore stesso.

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 3

Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione per il professore di ruolo della cattedra di "Tisiologia" l'Amministrazione della Federazione nazionale contro la tubercolosi di Roma versera' annualmente alla Universita', in aggiunta al contributo di cui all'articolo, precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 4

Art. 4. La Federazione nazionale contro la tubercolosi di Roma si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue pari al 20% sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso. La Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma si obbliga altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrera' dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Parma, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Tisiologia" compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del suddetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Parma versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di L. 600.000 (seicentomila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro sullo stato di previsione del bilancio dello Stato.

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Parma del professore titolare di "Tisiologia" e si intendera' tacitamente prorogata di 20 anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato, ad opera della Federazione italiana contro la tubercolosi, il contributo secondo gli articoli 3 e 4 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avvere, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di "Tisiologia" si intendera' senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione professore ruolo di Tisiologia - art. 8

Art. 8. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dello Stato e della Universita' degli studi di Parma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e viene redatta in unico esemplare. Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' la approvazione e istituira' il posto di ruolo. E' richiesto io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. 3 di carta e in complessive pagine 7 e parte dell'ottava, e' stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti stessi i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta'. F.to: Gian Carlo VENTURINI F.to: prof. Eugenio MORELLI F.to: Giovanni L'ELTORE F.to: Antonio BLASI F.to: Gian Paolo USBERTI F.to: Albino ARDUINI Registrato a Parma il 6 novembre 1959 al n. 1090. Vol 346. Mod. I. Esatte lire: gratis, di cui lire zero per trascrizione. Il direttore: BARBATO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.