DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 379
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1958, n. 341; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte; Visti i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Visto il conforme parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 18 dicembre 1959 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante del Consorzio per la costruzione e l'esercizio della funivia Malcesine-Monte Baldo, con sede in Verona, per la concessione a quest'ultimo della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione governativa, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose Malcesine-San Michele-Monte Baldo.
GRONCHI ANGELINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 28. - VILLA
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