DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1960, n. 433
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 34 e 215 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Lavoro ordinario
2.Si computa come durata del lavoro effettivo il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda.
4.La durata settimanale del lavoro ordinario effettivo puo' essere elevata fino ad un massimo di 6 ore per il personale addetto alla manutenzione dell'armamento ed alla revisione di linee elettriche primarie in zone di alta montagna, in relazione alle stagioni ed alle localita', salvo compensazioni in altre stagioni.
Art. 2
Prestazioni giornaliere
La durata del lavoro effettivo non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.
Art. 3
Riposo giornaliero
In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sara' distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile ad 8 soltanto in occasione di cambio di turno.
Art. 4
Riposo settimanale - Festivita' infrasettimanali
1.Ai dipendenti e' accordato un riposo settimanale - comprendente una intera giornata solare - la cui durata sara' di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente.
2.Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale e' concesso la domenica.
3.I riposi settimanali e le festivita' infrasettimanali cadenti in periodo di assenza, escluse quelle per congedo annuale e per congedo speciale, sono assorbiti dalle assenze stesse.
4.Le festivita' infrasettimanali coincidenti con i riposi settimanali di turno sono da questi assorbite.
5.I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata, a cui manchi la possibilita' di rientrare in residenza, usufruiranno del riposo settimanale nella localita' di missione.
Art. 5
Servizio notturno
1.Quando il servizio e' svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per piu' di tre volte fra due riposi settimanali e per non piu' di due notti successive.
2.Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le 5.
Art. 6
Disposizioni varie
1.Per il personale interessato alla circolazione dei treni, i turni di lavoro, sono stabiliti in base alle ore di orario dei treni stessi. Una copia degli orari e dei turni di lavoro deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza. Per il personale delle stazioni, i turni di lavoro devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti.
2.In caso di forza maggiore o per eccezionali necessita' di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potra' essere superato. In tali casi le prestazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti. E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, appena possibile, alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2. Il personale non puo', invocare, il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.
3.Per esigenze di servizio o per difficolta' nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale potra' essere spostato di uno o due giorni.
4.Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, i riposi settimanali del personale, escluso quello dei treni e di macchina, possono essere differiti per non piu' di un mese; detto provvedimento puo' essere attuato per non piu' di due riposi in ciascun mese solare. In tale caso i riposi stessi possono essere raggruppati in numero non superiore a tre, la cui durata complessiva deve essere uguale alla durata del primo aumentata di 24 ore per ciascuno degli altri.
5.Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purche' in un anno solare sia comunque garantito il godimento di cinquantadue riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.
6.In particolari ricorrenze, il direttore generale puo' lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non piu' della meta' dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio uno sia indispensabile per la circolazione dei treni.
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA
Art. 7
((Lavoro ordinario ))
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2.La durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di macchina degli altri treni. Questi limiti possono essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.
4.Ad eccezione dei servizi suburbani, dei treni omnibus e raccoglitori e di quelli effettuati con due macchinisti la durata della condotta continuativa non puo' eccedere le 4 ore e 30 minuti. A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3 c) la durata della condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della scorta effettiva 8 ore e 30 minuti.
5.Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale interruzione che lo precede (da considerare lavoro ai sensi del precedente punto 1 c) non vengono considerati agli effetti del limite del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai fini di quanto previsto al successivo punto 7.
6.In caso di ritardo dei treni il personale ha facolta' di superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti 2 e 3 fino ad un massimo di 60 minuti. In tal caso il personale stesso ha titolo ad una indennita' ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.
7.La durata del lavoro e delle interruzioni tra due riposi giornalieri non deve superare 11 ore. Questo limite puo' essere aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.
8.Per esigenze di compilazione dei turni e' consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti ai precedenti punti 2, 3 e 7. Detto supero non e' cumulabile con quello previsto ai punti stessi.
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Art. 8
((Riposo giornaliero ))
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1.La durata minima del riposo giornaliero e' di 17 ora in residenza e di 8 ore fuori residenza.
2.Il riposo giornaliero in residenza deve essere aumentato a 18 ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.
3.La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al precedente punto 2 deve essere almeno di 20 ore; alla media concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 24 quando il riposo stesso segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.
4.Il riposo giornaliero puo' essere ridotto: in residenza, a 16 ore quando sia preceduto da lavoro non superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina); fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno.
5.Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore; tuttavia puo' raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi sia la possibilita' di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto del limite di 12 ore.
6.Fra due riposi in residenza puo' esservi un solo riposo fuori residenza.
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Art. 9
((Riposo settimanale Il riposo settimanale ha durata non inferiore a 40 ore e deve comprendere una intera giornata solare.))
Art. 10
((Servizio notturno ))
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1.Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5.
2.I servizi notturni possono essere non piu' di 3 fra due riposi settimanali e non piu' di 2 consecutivi. Tra servizi notturni possono essere consecutivi purche' uno sia di durata non superiore ad un'ora. I servizi notturni non devono essere piu' di 12 in un periodo di 28 giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurate 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza. Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.
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Art. 11
((Assenza dalla residenza La durata dell'assenza dalla residenza deve essere contenuta nei limiti piu' ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora non vi sia la possibilita' di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza dalla residenza puo' raggiungere un massimo di 32 ore.))
Art. 12
((Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette Per gli accudienti delle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II. Le prestazioni del predetto personale saranno disciplinate dall'azienda in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.))
Art. 13
((Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non puo' superare le 42 ore.))
Art. 14
((I turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento orario estivo ed autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali. Sugli eventuali punti di dissenso decidera' il servizio competente e nel frattempo il turno entrera' ugualmente in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai punti 2, 3 secondo comma e 7 dell'art. 7 lo stesso dovra' essere applicato soltanto se accettato dai rappresentanti sindacali.))
Art. 15
((Per tutto quanto non specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.))
Art. 16
((Norme transitorie ))
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1.Le disposizioni di cui al presente provvedimento troveranno applicazione nei riguardi del personale dei treni nonche' del personale di macchina in servizio sulle locomotive, con esclusione, quindi, del personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri per il quale restano in vigore le disposizioni di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433.
2.Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilita' di personale per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverra', temporaneamente, secondo le norme previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina in servizio sulle locomotive viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme di cui al citato capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, una particolare indennita' da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 31 luglio 1957, n. 685.
3.Successive applicazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento al personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri potranno essere attuate solo a condiziona di realizzare sul piano organizzativo economie equivalenti al relativo maggior onere.
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Art. 17
((Il presente provvedimento ha effetto dal 24 settembre 1967.))
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