DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 452
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10. - Alle propedeuticita' per il corso di laurea in Giurisprudenza, agli effetti dell'iscrizione e dello esame, viene aggiunta quella di "Storia del diritto italiano" rispetto al "Diritto comune".
Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di - "Storia della medicina" e di "Anestesiologia".
Art. 75. - Agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Urologia e' aggiunto quello di "Chirurgia infantile".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 147. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - Alle propedeuticita' per il corso di laurea in Giurisprudenza, agli effetti dell'iscrizione e dello esame, viene aggiunta quella di "Storia del diritto italiano" rispetto al "Diritto comune". Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di - "Storia della medicina" e di "Anestesiologia". Art. 75. - Agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Urologia e' aggiunto quello di "Chirurgia infantile".
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 147. - VILLA
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