DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1960, n. 493

Type DPR
Publication 1960-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, che ha istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unita' d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unita' d'Italia, istituito dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, con sede in Torino ed avente personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Il Comitato nazionale, nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto: 1) dal presidente; 2) da tre senatori e tre deputati; 3) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Affari esteri, Interno, Tesoro, Difesa, Pubblica istruzione, Lavori pubblici, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Turismo e spettacolo; 4) dai sindaci dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Firenze, Bari ed Ancona; 5) dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino; 6) da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia e da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia, designati dai rispettivi presidenti; 7) dal presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; 8) dai presidenti dell'Associazione dei Comuni decorati di medaglia d'oro, dell'Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Istituto del Nastro Azzurro; 9) da un presidente di Associazione d'arma, designato, in rappresentanza di tutte le Associazioni d'arma, dal Ministro per la difesa; 10) da quattro esperti prescelti dal presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui ai numeri 4), 5), 7), 8) e 9) possono farsi rappresentare da un loro delegato.

Art. 3

Il Comitato nazionale delibera su ogni argomento rientrante nei compiti stabiliti dalla legge, ed in particolare: 1) in relazione al programma ed all'annesso piano finanziario: a) sul bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio; b) nel corso dell'esercizio sulle relative variazioni che si rendessero necessarie; c) non oltre tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio, sul conto consuntivo. Nella prima attuazione del presente regolamento il bilancio preventivo sara' deliberato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso;. 2) sui contratti; 3) sull'istituzione di eventuali Commissioni per lo studio dei piani organizzativi delle singole mostre e manifestazioni; 4) sulla proposta degli emolumenti da attribuire ai revisori dei conti e del compenso per il segretario generale, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4

Il Comitato nazionale e' convocato dal presidente quando se ne presenta la necessita' o ne facciano richiesta, almeno due terzi dei suoi componenti, o la Giunta esecutiva od il Collegio dei revisori dei conti. Esso e' validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione di almeno meta' dei suoi componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di componenti. Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dovranno essere inviati, a cura del presidente, a mezzo di lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e dovranno indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi ad almeno ventiquattro ore di distanza. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 5

In seno al Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva, composta dal presidente, dal vice presidente, dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro e da altri tre membri eletti dal Comitato nazionale.

Art. 6

Spetta alla Giunta esecutiva: 1) dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale; 2) predisporre il progetto di bilancio preventivo e le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo dell'Ente; 3) coordinare le proposte delle Commissioni di studio di cui al n. 3) dell'art. 3, da sottoporre al Comitato nazionale per l'approvazione. La Giunta si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se all'adunanza non intervengono almeno quattro dei suoi membri, compreso il presidente.

Art. 7

Il presidente ha la legale rappresentanza del Comitato nazionale, sovraintende alla gestione amministrativa, convoca e presiede il Comitato nazionale e la Giunta esecutiva e cura l'attuazione delle loro rispettive deliberazioni, firma gli atti e i documenti che impegnano il Comitato, adotta i provvedimenti conservativi dei diritti dell'Ente. Un vice presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del Comitato nazionale, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8

Gli uffici di presidente, di vice presidente e di componente del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e delle Commissioni di cui al n. 3) dell'art. 3, sono gratuiti. Ai fini della liquidazione dell'eventuale trattamento di missione, nei casi previsti dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, i componenti del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e delle Commissioni di cui al primo comma del presente articolo, estranei all'Amministrazione dello Stato, sono equiparati ai funzionari dello Stato con coefficiente di stipendio 670.

Art. 9

La revisione della gestione dell'Ente e' affidata ad un Collegio di revisori di conti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di tre membri effettivi e tre supplenti dei quali: a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Presidente della Corte dei conti, con funzioni di presidente; b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dalla Presidenza, del Consiglio dei Ministri; c) un revisore effettivo e uno supplente designati dal Ministro per il tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e partecipano, senza voto deliberativo, alle adunanze del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva. I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 10

All'ufficio di segreteria del Comitato nazionale e' preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il segretario generale risponde al presidente dell'andamento dei servizi. Assiste alle adunanze del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva, redigendo e controfirmando i relativi verbali.

Art. 11

All'ufficio di segreteria e' affidato l'espletamento dei servizi amministrativi dell'Ente, nonche' la, tenuta dei registri e delle scritture contabili. Detto ufficio disimpegna ogni altra mansione necessaria per il funzionamento dell'Ente ad esso demandata dal presidente. Il personale di segreteria e' scelto nel numero stabilito, per ciascuna carriera, dalla Giunta esecutiva, tra gli impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dello Stato che prestino servizio nella provincia di Torino, nonche' fra quelli appartenenti alle predette carriere dell'Amministrazione provinciale, del comune di Torino e di altri Enti pubblici della provincia di Torino, che siano posti a disposizione, previa ove occorra, autorizzazione prefettizia, dalle rispettive Amministrazioni. Al personale di cui al precedente comma, in relazione alla effettiva importanza e durata del lavoro prestato anche in eccedenza all'orario normale d'ufficio, e' corrisposto, a carico del Comitato nazionale, un compenso mensile in misura non eccedente, in alcun caso, il corrispettivo di quarantotto ore di lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni in vigore per le rispettive qualifiche. La determinazione di tale compenso e' fatta dal presidente del Comitato nazionale, su proposta del segretario generale. La Giunta esecutiva potra' affidare, su proposta del presidente, l'espletamento di particolari mansioni a personale posto volontariamente e gratuitamente a disposizione da aziende ed enti privati della provincia di Torino, senza alcun onere per il Comitato.

Art. 12

L'Ente provvede ai suoi scopi con i fondi previsti dall'art. 4 della legge istitutiva, con eventuali contributi di enti e privati e con eventuali proventi derivanti dalle mostre e dalle manifestazioni indette.

Art. 13

Il servizio di tesoreria dell'Ente e' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale ed e' disciplinato da apposita convenzione. La convenzione e' soggetta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 14

L'Ente provvede mediante contratti alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti ed ai lavori. I contratti devono, di regola, essere preceduti da privata licitazione ovvero appalto-concorso, nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 89 e 91 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Nei casi previsti dall'art. 41 del predetto regolamento si puo' procedere alla stipulazione del contratto a trattativa privata previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15

Tutti i beni dell'Ente, mobili ed immobili, saranno assunti in carico, in due distinti inventari, al prezzo di costo. I beni di facile consumo o deterioramento saranno assunti in carico, al prezzo di costo, in un apposito registro.

Art. 16

Il presidente del Comitato potra' disporre anticipazioni di fondi fino a lire 1.500.000 al segretario generale per provvedere alle, minute spese, ciascuna non superiore a lire 50.000. Non potranno essere concesse nuove anticipazioni se la precedente non sia stata estinta e soggetta a rendiconto per almeno i 9/10 del suo importo.

Art. 17

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina, il 31 dicembre di ogni anno, tranne il primo che ha inizio con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959, n. 1235 e termina il 31 dicembre successivo. Il bilancio di previsione e le relative variazioni nonche' il conto consuntivo del Comitato, corredati dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro trenta giorni dalle relative delibere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la competente approvazione, di concerto con il Ministero del tesoro.

GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1960

Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 177. - VILLA

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