DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 512
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 16 marzo 1960, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Berchideddu (Sassari).
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 15. - VILLA
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