DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 513

Type DPR
Publication 1960-04-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 109. - Agli insegnamenti del primo anno di corso della Scuola di specializzazione in Idrologia, crenologia e climatoterapia e' aggiunto quello di "Idrologia sperimentale".

Art. 123 , relativo alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali e' modificato nel senso che il numero degli allievi che possono essere iscritti alla Scuola e' limitato a quindici anziche' a dieci.

Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica.

Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica

Art. 144. - E' istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica.

Art. 145. - Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 146. - L'iscrizione alla Scuola e' limitata per ogni anno accademico a n. 20 allievi.

Art. 147. La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 148. - Le materie di insegnamento sono:

1° anno.

1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale);

2) Edilizia scolastica;

3) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale) 4) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale);

5) Propaganda igienica ed educazione sanitaria nelle scuole;

6) Psicologia dell'eta' scolare ed elementi di pedagogia;

7) Colonie climatiche e loro organizzazione;

8) Igiene pedagogica.

2° anno:

1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale);

2) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale);

3) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale);

4) Cartella medica-scolastica;

5) Scuole speciali;

6) Neuropsichiatria dell'eta' scolare;

7) Rieducazione dell'apparato motorio;

8) Nozioni di clinica oculistica;

9) Nozioni di otorinolaringoiatria;

10) Nozioni di odontoiatria e ortodonzia;

11) Nozioni di cardiologia;

12) Nozioni di ortopedia;

13) Nozioni di dermatologia;

14) Chirurgia d'urgenza;

15) Nozioni di educazione fisica.

Art. 149. - La direzione della Scuola sara' tenuta alternativamente per un biennio dal direttore della Clinica pediatrica e per il biennio successivo dal titolare della Cattedra di igiene.

Art. 150. - La frequenza alle lezioni ed ai tirocini e' obbligatoria: i tirocini pratici si svolgeranno presso i servizi di vigilanza medico-scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Parma.

Art. 151. - Alla fine di ciascun anno gli allievi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono iscritti al secondo anno, per accedere all'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 19. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 109. - Agli insegnamenti del primo anno di corso della Scuola di specializzazione in Idrologia, crenologia e climatoterapia e' aggiunto quello di "Idrologia sperimentale". Art. 123, relativo alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali e' modificato nel senso che il numero degli allievi che possono essere iscritti alla Scuola e' limitato a quindici anziche' a dieci. Dopo l'art. 143, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica Art. 144. - E' istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Art. 145. - Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 146. - L'iscrizione alla Scuola e' limitata per ogni anno accademico a n. 20 allievi. Art. 147. La Scuola ha la durata di due anni. Art. 148. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno. 1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale); 2) Edilizia scolastica; 3) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale) 4) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale); 5) Propaganda igienica ed educazione sanitaria nelle scuole; 6) Psicologia dell'eta' scolare ed elementi di pedagogia; 7) Colonie climatiche e loro organizzazione; 8) Igiene pedagogica. 2° anno: 1) L'igiene e la medicina scolastica come parte essenziale dell'igiene pubblica e della medicina preventiva (biennale); 2) Fisio-patologia dello sviluppo (biennale); 3) Malattie infettive con speciale riguardo alla diagnosi e profilassi (biennale); 4) Cartella medica-scolastica; 5) Scuole speciali; 6) Neuropsichiatria dell'eta' scolare; 7) Rieducazione dell'apparato motorio; 8) Nozioni di clinica oculistica; 9) Nozioni di otorinolaringoiatria; 10) Nozioni di odontoiatria e ortodonzia; 11) Nozioni di cardiologia; 12) Nozioni di ortopedia; 13) Nozioni di dermatologia; 14) Chirurgia d'urgenza; 15) Nozioni di educazione fisica. Art. 149. - La direzione della Scuola sara' tenuta alternativamente per un biennio dal direttore della Clinica pediatrica e per il biennio successivo dal titolare della Cattedra di igiene. Art. 150. - La frequenza alle lezioni ed ai tirocini e' obbligatoria: i tirocini pratici si svolgeranno presso i servizi di vigilanza medico-scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Parma. Art. 151. - Alla fine di ciascun anno gli allievi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono iscritti al secondo anno, per accedere all'esame di diploma.

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1960

Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 19. - VILLA

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