DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1960, n. 524

Type DPR
Publication 1960-05-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 26 febbraio 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di puericultura in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1960

Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 30. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 1

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di "Puericultura" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma. L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisei del mese di febbraio in Roma, nel Rettorato della Citta' Universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, incaricato delle funzioni di direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 febbraio 1960 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; Don Enzo di Napoli Rampolla Principe di Resuttano, capo del Consiglio di reggenza dell'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione nella seduta del 16 dicembre 1959 (allegato B) che fa parte integrante del presente atto. Le parti contraenti, della cui identita' personale, io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso che l'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Geroselimitano di Malta considera come uno degli scopi perseguiti dall'Ordine del Cavalieri di Malta di assumere iniziative di carattere sociale e, particolarmente, quelle tendenti a migliorare le condizioni igieniche e sanitarie della popolazione; tenuto presente essere ormai orientamento precipuo della medicina moderna quello di prevenire e combattere le cause che possano favorire l'insorgere e lo stabilirsi di condizioni morbose; considerato che la Puericultura e' quella branca della medicina che ha lo scopo fondamentale di studiare e valorizzare i metodi per proteggere il bambino durante il suo sviluppo da tutte le condizioni congenite e costituzionali ed acquisite che possano minacciare le sue possibilita' di divenire un individuo utile per la societa'; considerato che presso molte Universita' sono state istituite, per i motivi suddetti, cattedre di ruolo per l'insegnamento della Puericultura; e' venuta nella determinazione di istituire, mediante convenzione, presso l'Universita' di Roma, un posto di professore di ruolo da riservare all'inquadramento della "Puericultura" e, di conseguenza, ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di ruolo di cui sopra; che la Facolta' di medicina e chirurgia, presso la quale l'insegnamento viene impartito, ha riconosciuto nella seduta del 14 ottobre 1959, come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, nella seduta del 12 febbraio 1960 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione; tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Puericultura".

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 2

Art. 2. L'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 3.200.000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Associazione dei Cavalieri della Venerandi Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta di obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 3.200.000.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 4

Art. 4. L'Associazione si obbliga a versare inoltre, all'Universita' di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. La predetta Associazione si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Associazione stessa e' obbligata a versare all'Universita' di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 5

Art. 5. L'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta si impegna, ancora, per assicurare il funzionamento della cattedra di Puericultura e per tutta la durata della convenzione: a) ad erogare una somma annua di L. 500.000 quale dotazione per il funzionamento della cattedra e a versare detta somma all'Universita' di Roma in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico; b) a versare, in unica soluzione come sopra, all'Universita' degli studi di Roma un contributo annuo di L. 532.000 corrispondente alla spesa per il mantenimento di un posto di assistente straordinario presso la cattedra in questione.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 6

Art. 6. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge e per norma generale emanata dal Ministero della pubblica istruzione, il trattamento annuo dell'assistente straordinario dovesse superare il contributo di cui al punto b) del precedente art. 5 l'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta si impegna ad aumentare il contributo stesso in misura non inferiore alla maggiore spesa necessaria per il mantenimento del posto di assistente straordinario. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione del miglioramento economico di cui sopra.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 7

Art. 7. L'Universita' di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Puericultura", compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', una somma in misura pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 prevista dal primo comma del precedente art. 4 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4 e per gli effetti ivi indicati. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo ed all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 8

Art. 8. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 9; b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4. c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo; d) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente convenzione. In tutti i quattro casi suddetti, il posto di professore di ruolo di "Puericultura" si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 9

Art. 9. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Roma del professore titolare della cattedra di "Puericultura" e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di ruolo Università di Roma-art. 10

Art. 10. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1952~art55) e del [decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1924-04-09;380). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura dei due allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di sette fogli scritti su dodici pagine intere e righe due della tredicesima pagina. Il capo del Consiglio di Reggenza dell'Associazione dei Cavalieri italiani del S.M.O.M. f.to Don Enzo DI NAPOLI RAMPOLLA PRINCIPE DI RESUTTANO Il Rettore dell'Universita di Roma f.to Giuseppe Ugo PAPI Registrato all'Ufficio 1° Atti pubblici in Roma al n. 5764, vol. 80/5, il 2 marzo 1960. Esente. Il direttore: (firma illeggibile)

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