DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 536
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616; Viste le deliberazioni del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura in data 20 ottobre 1959 e 8 febbraio 1960; Sulla proposta del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: A norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e' approvato lo statuto dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.C.O.), nel testo annesso al presente decreto.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato atta Corte dei conti, addi' 11 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 41. - VILLA
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 1
Statuto dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.C.O.) Art. 1. Costituzione, denominazione, scopo dell'Istituto E' costituito, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (I.S.C.O.). L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha lo scopo di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale e di promuovere ed incrementare lo studio dei problemi relativi alla congiuntura economica nazionale.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 2
Art. 2. Fondi di dotazione Il Fondo di dotazione dell'Istituto e' costituito da un capitale di lire 20.090.000 (venti milioni novantamila).
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 3
Art. 3. Mezzi per il conseguimento degli scopi dell'istituto Al conseguimento degli scopi indicati nell'art. 1 l'Istituto provvede: con il reddito di beni costituenti il proprio patrimonio; con i contributi dello Stato, di persone fisiche e di enti pubblici e privati; con contributi di Governi, persone fisiche ed enti esteri.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 4
Art. 4. Organi dell'Istituto Organi dell'Istituto sono: il Consiglio generale; il presidente dell'Istituto; la Giunta esecutiva; il Collegio dei revisori.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 5
Art. 5. Consiglio generale Il Consiglio generale e' presieduto, di diritto, dal Ministro per il bilancio, che, in caso di assenza od impedimento, e' sostituito ad ogni effetto dal presidente dell'Istituto. Il Consiglio generale e' composto di un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 30; di esso fanno parte di diritto i soci fondatori dell'istituto, intervenuti nell'atto di costituzione. Nella prima attuazione del presente statuto il Consiglio generale e' integrato con decreto del Ministro per il bilancio, su desingazione dei soci fondatori. Successivamente il Consiglio si rinnova per un terzo dei suoi membri alla scadenza di ogni triennio, a decorrere dal 1 gennaio 1960, mediante sorteggio, dal quale sono esclusi i soci fondatori, il presidente ed i vice presidenti. La sostituzione dei componenti sorteggiati ha luogo con decreto del Ministro per il bilancio, su designazione del membri rimanenti, a maggioranza di voti. I membri sorteggiati possono essere confermati. In caso di vacanze durante il triennio, l'integrazione ha luogo con decreto del Ministro per il bilancio, su designazione del Consiglio generale.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 6
Art. 6. Attribuzioni del Consiglio generale Oltre alle attribuzioni previste dagli articoli 5 e 11 spetta al Consiglio generale: 1) nominare, fra i propri membri, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti; 2) stabilire le linee direttive per il perseguimento degli scopi dell'Istituto; 3) deliberare eventuali modifiche dello statuto; 4) approvare i bilanci preventivi e consuntivi; 5) deliberare sugli eventuali investimenti immobiliari; 6) stabilire la dotazione organica ed il rapporto di impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto; 7) emanare le norme per l'organizzazione interna dell'Istituto ed il regolamento del personale; 8) deliberare sulle altre questioni che gli vengono sottoposte.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 7
Art. 7. Riunioni del Consiglio generale - Votazioni Il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all'anno, su invito del Ministro per il bilancio, nella sua qualita' di presidente del Consiglio stesso. Esso puo' essere, inoltre, convocato in riunione straordinaria quando il Ministro per il bilancio, presidente del Consiglio generale od il presidente dell'istituto lo ritengano opportuno o quando ne abbia fatto richiesta scritta e motivata, un numero di consiglieri pari ad un terzo di quelli in carica od il Collegio dei revisori. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' dei membri del Consiglio stesso. La seconda convocazione, da fissare entro tre giorni dalla prima, e' invece valida, qualunque sia il numero dei partecipanti. Nel caso di parita' prevale il voto del Ministro per il bilancio presidente del Consiglio generale. Alle riunioni del Consiglio partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 8
Art. 8. Presidente - Vice presidenti L'Istituto e' retto e rappresentato dal presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, comma primo, n. 1). In caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'Istituto e' sostituito dal vice presidente piu' anziano di eta'. Il presidente dell'Istituto ed i vice presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Il presidente, sentita la Giunta esecutiva, puo' delegare permanentemente o temporaneamente alcune delle proprie attribuzioni ad uno o ad entrambi i vice presidenti.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 9
Art. 9. Giunta esecutiva La Giunta esecutiva e' presieduta dal presidente dell'istituto ed e' composta da due vice presidenti, da cinque membri scelti dal presidente fra i componenti il Consiglio generale e dal direttore dell'Istituto. La Giunta esecutiva dura in carica tre anni e puo' essere confermata. La Giunta esecutiva si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e puo' essere convocata dal presidente dell'Istituto ogni qualvolta se ne determini la necessita'.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 10
Art. 10. Attribuzioni della Giunta esecutiva Spetta alla Giunta esecutiva: 1) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale; 2) deliberare l'accettazione di oblazioni, donazioni, lasciti, contributi e simili; 3) assumere obbligazioni ed impegni eccedenti l'ordinaria amministrazione; 4) deliberare sulle eventuali operazioni finanziarie necessarie od utili per il conseguimento degli scopi dell'Istituto; 5) approvare i programmi di lavoro scientifico; 6) nominare il direttore dell'Istituto; 7) assumere e revocare il personale; 8) regolare i rapporti di consulenza per specifici lavori, determinandone le retribuzioni; 9) deliberare su tutte le altre questioni che non siano di competenza del Consiglio generale o che il presidente dell'Istituto le sottoponga. In via di urgenza il presidente puo' adottare le delibere di competenza della Giunta esecutiva, di cui ai numeri 2), 4), 5), 7) e 8) riferendone alla prima seduta successiva.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 11
Art. 11. Collegio dei revisori Il Collegio dei revisori e' nominato, dal Consiglio generale, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Esso e' composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato. Il presidente e' scelto dallo stesso Collegio fra i propri membri effettivi. Il Collegio dei revisori assiste alle riunioni del Consiglio generale ed il presidente del Collegio stesso od un revisore da lui designato a quelle della Giunta esecutiva. Il Collegio esercita tutte le funzioni previste per i sindaci delle societa' per azioni dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) in quanto compatibili con le norme relative all'ordinamento dell'Ente.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 12
Art. 12. Direttore Spetta al direttore dell'Istituto di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio generale, del presidente dell'Istituto e della Giunta esecutiva, nonche' di compiere tutti gli atti di amministrazione, che non rientrano nella competenza dei predetti organi.
Statuto Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura-art. 13
Art. 13. Esercizi finanziari Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio, nell'attesa dell'approvazione e considerato la necessita' di provvedere per il raggiungimento del fini dell'Istituto nel periodo fino a quando non entreranno in vigore le nuove norme statutarie, con odierna deliberazione presa all'unanimita' delega al presidente dell'Istituto tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelle di cui ai numeri 1), 2), 3) dell'art. 7 e numeri 1), 2) dell'art. 10 dello statuto attualmente in vigore. Il Ministro: TAMBRONI
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