DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1960, n. 564

Type DPR
Publication 1960-05-18
Ultimo aggiornamento 1960-06-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1931, n. 582;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le voci n. 1 e n. 2 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: 1. Lettere: per i primi 20 grammi....................................... L. 30 per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione........... " 20 lettere a tariffa ridotta: per i primi 20 grammi..................................... " 15 per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione......... " 10 2. Biglietti postali (messi in vendita dall'Amministrazione delle pp. e tt.): per i primi 20 grammi....................................... " 35 per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione........... " 20

Art. 2

Il presente decreto avra' effetto dal 1 luglio 1960.

GRONCHI TAMBRONI - MANNA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1960

Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 75. - VILLA

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