DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 588
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, col quale e' stata applicata la prima riduzione daziaria del 10% prevista dal Trattato che istituisce la predetta Comunita';
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, furono ridotti del 10% a decorrere dal 10 gennaio 1959, sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea. Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103. La riduzione di cui al primo comma del presente articolo non si applica ai dazi previsti per le voci sottoindicate della vigente tariffa doganale, che continuano ad essere riscossi nella misura attualmente in vigore: n. 24.02-a; n. 28.01-d-1)-2); n. 28.15-b; n. 28.34-a-b-c; n. 28.35-a; n. 29.16-a-4)-alfa,-beta-I); n. 50.01; n. 50.02; n. 50.03; n. 50.04; n. 50.05; n. 50.06; n. 50.07; n. 50.08; n. 50.09; n. 50.10; n. 78.01-a-b; n. 79.01-a-b.
Art. 2
Per le merci importate nelle condizioni di cui allo art. 1 rimane tuttavia applicabile il regime daziario entrato in vigore dopo il 1 gennaio 1957, qualora questo risulti inferiore a quello applicato a tale data e ridotto complessivamente del 20%.
Art. 3
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi, associati alla Comunita' Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1 e 2, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino ad uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunita'.
Art. 4
I dazi ridotti secondo la percentuale indicata nello art. 1, sono arrotondati in difetto alla prima cifra decimale.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1960.
GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI SEGNI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 110. - VILLA
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