LEGGE 29 giugno 1960, n. 658
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui per complessive lire 6.083.500.000 da servire per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature aziendali dell'A.T.A.C. e della "Stefer" e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile delle aziende stesse, in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche. I mutui sono somministrati in base ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'interno con riferimento agli atti della spesa vistati dai competenti uffici tecnici statali.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.