LEGGE 29 giugno 1960, n. 667
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e successive modificazioni, possono partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma di abilitazione magistrale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - ANDREOTTI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.