DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 671
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, hanno facolta', qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana. Per l'espletamento delle prove scritte ed orali inerenti ai concorsi di cui sopra le Commissioni di esame saranno assistite da esperti docenti della lingua tedesca.
Art. 2
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facolta' di disporre, anche in deroga alle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, che le Amministrazioni dello stato bandiscano concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nei gradi iniziali di ciascun ruolo da riservare ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove di esame previste dall'art. 1 del presente decreto. I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Amministrazione per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.
Art. 3
I vincitori dei concorsi cui spettino i posti riservati di cui al precedente articolo, potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.
GRONCHI TAMBRONI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 52. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.