LEGGE 2 luglio 1960, n. 676
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1
È fissato al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.
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