LEGGE 10 luglio 1960, n. 698
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri, uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per la prosecuzione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. Tale somma sarà versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.
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